Giurisdizione contabile esclusa per inadempimento contrattuale del concessionario (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 7 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio ad istanza di parte disciplinato dall’art. 172, lett. d), cod. giust. cont. è una categoria residuale attivabile solo quando la controversia attenga alla materia della contabilità pubblica e il suo oggetto consista nella verifica dei rapporti di dare-avere tra l’ente impositore e il soggetto incaricato della riscossione. La giurisdizione contabile presuppone la qualifica di agente contabile, che si acquisisce per il solo fatto del maneggio di denaro pubblico. Ove il concessionario non abbia mai avuto la materiale disponibilità delle somme, perché i pagamenti dei contribuenti affluiscono a un conto nella esclusiva disponibilità dell’ente, difetta la qualità di agente contabile. La domanda con cui si imputa al concessionario di non aver coltivato il contenzioso tributario configura una tipica azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, estranea alla contabilità pubblica e devoluta al giudice ordinario.
Il Fatto
Un Comune affidava a una società, mediante un contratto di affidamento del servizio di recupero dell’evasione IMU e TASI e residuale ICI per il periodo 2018-2020, l’attività di accertamento, riscossione e gestione del contenzioso. Il capitolato speciale imponeva alla affidataria di garantire la costituzione in giudizio e di stare in giudizio nei ricorsi dei contribuenti e di proseguire il contenzioso nei vari gradi.
Nel triennio la società emetteva avvisi di accertamento verso un contribuente; i ricorsi venivano rigettati in primo grado, ma la sentenza era riformata in appello dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado. Il Comune lamentava che la società non avesse proposto ricorso per cassazione né agito per revocazione, senza informarlo, così determinando la perdita di crediti affidati e la necessità di ripetere somme ai contribuenti. Con istanza ex art. 172, lett. d), CGC chiedeva la condanna della società al versamento di quanto non riscosso. La società eccepiva il difetto di giurisdizione; la Procura concludeva nello stesso senso.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla lettera dell’art. 172, lett. d), cod. giust. cont., che devolve alla Corte dei conti i giudizi ad istanza di parte previsti dalla legge e comunque nelle materie di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche soggetti diversi dallo Stato. Si tratta di uno strumento residuale, attivabile da soggetti pubblici e privati, con l’unico limite che si verta in materia assegnata alla giurisdizione contabile.
L’ammissibilità esige, però, che la controversia origini da un rapporto di dare-avere tra concessionario ed ente impositore, senza involgere in via diretta ed immediata profili risarcitori. L’istanza deve rivolgersi a un soggetto che rivesta la qualifica di agente contabile e concernere la corretta gestione di denaro pubblico. Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la qualifica di agente contabile deriva dal maneggio di denaro pubblico, da intendersi in senso ampio, purché il soggetto abbia il potere di disporne senza l’intervento di altro ufficio.
La controversia esula da tale paradigma sotto un duplice profilo. Anzitutto la società non ha mai maneggiato denaro pubblico: essa individuava i mancati pagamenti, formava gli avvisi, sollecitava i pagamenti, esperiva le azioni esecutive e seguiva il contenzioso, ma le somme dei contribuenti affluivano a un conto corrente dedicato nella esclusiva disponibilità del Comune, come dichiarato da entrambe le parti. Difetta quindi il presupposto qualificatorio dell’agente contabile.
Sotto altro profilo, l’oggetto del giudizio, determinato secondo il petitum sostanziale, non attiene alla contabilità pubblica. Non si chiede una verifica dei rapporti di dare-avere, ma l’accertamento di un presunto inadempimento di obblighi convenzionali e del danno che ne sarebbe derivato. La condotta contestata — la mancata proposizione del ricorso per cassazione e della revocazione in violazione dell’art. 12 del capitolato — integra una tipica azione di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, di natura privatistica, devoluta al giudice ordinario anche qualora il rapporto si qualifichi come concessione.
Il Collegio dichiara pertanto il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, indicando ai sensi dell’art. 17 CGC il giudice ordinario quale munito di giurisdizione. La pronuncia su questione preliminare giustifica la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, CGC.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.