Nullità della donazione rilevabile d’ufficio anche in appello (Cass. civ. Sez. 2 n. 19233 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello è investito del potere di rilevare d’ufficio la nullità del contratto, ai sensi dell’art. 1421 cod. civ., in quanto tale questione attiene ai fatti costitutivi della domanda e integra un’eccezione in senso lato, proponibile anche in grado di gravame ex art. 345 cod. proc. civ. L’azione di riduzione per lesione di legittima è condizionata all’accettazione con beneficio d’inventario solo quando sia esercitata nei confronti di un terzo estraneo alla successione, non anche quando sia rivolta verso un coerede. La mancata proposizione della domanda di nullità in primo grado non ne preclude il rilievo officioso in appello, qualora la controversia concerna il riconoscimento di una pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un atto di citazione notificato nel 2005, con cui gli eredi legittimari di un soggetto deceduto convenivano in giudizio la sorella del loro dante causa, chiedendo la riduzione per lesione di legittima delle donazioni di denaro che questi aveva disposto in suo favore nel periodo successivo alla separazione dalla moglie. Gli attori lamentavano altresì la nullità delle donazioni per difetto della forma prescritta dalla legge, essendo state effettuate mediante trasferimenti bancari e consegna di assegni. Il Tribunale di Reggio Calabria dichiarò inammissibile la domanda di riduzione per difetto di accettazione beneficiata e rigettò la domanda di nullità per mancata prova dell’entità delle somme, essendo stato ritirato il fascicolo di parte.
La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 2021, rigettava il gravame, ritenendo la domanda di nullità delle donazioni inammissibile in quanto nuova, non essendo stata proposta in primo grado con l’allegazione di una duplice causa petendi. Avverso tale pronuncia gli eredi proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. e dell’art. 1421 cod. civ., sostenendo la rilevabilità d’ufficio della nullità in ogni stato e grado del giudizio.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ripercorso l’iter logico-argomentativo della sentenza impugnata, evidenziando come la Corte territoriale avesse correttamente affermato che l’accettazione con beneficio d’inventario costituisce condizione di ammissibilità dell’azione di riduzione ove esercitata nei confronti di un terzo, non essendo invece richiesta quando tale azione sia rivolta verso un coerede. Sul punto, la Suprema Corte ha richiamato i principi già espressi da Sez. 2, n. 18068 del 2012 e da Sez. 2, n. 29891 del 2023, secondo cui la ratio della previsione di cui all’art. 564, primo comma, cod. civ. risiede nell’esigenza di porre il convenuto in grado di conoscere l’entità dell’asse ereditario e di evitare il contrasto logico tra la responsabilità ultra vires dell’erede e l’azione di riduzione.
Tuttavia, la Corte ha censurato la decisione della Corte d’Appello laddove aveva ritenuto la domanda di nullità delle donazioni inammissibile per novità, non essendo stata formulata in primo grado e non essendo, a suo avviso, rilevabile d’ufficio dal giudice. Nell’accogliere il quarto motivo di ricorso, la Cassazione ha affermato il principio per cui il potere di rilievo officioso della nullità contrattuale spetta al giudice anche in sede di gravame, trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda, integrante un’eccezione in senso lato. Tale principio, già sancito dalle Sezioni Unite n. 7294 del 2017, implica che la nullità possa essere rilevata d’ufficio anche in appello, non operando in materia le preclusioni di cui all’art. 345 cod. proc. civ.
Nella fattispecie, la Corte ha rilevato come la questione della nullità fosse stata già esaminata nel merito dal Tribunale, sia pure per ritenere preclusa una pronuncia in mancanza di prova sull’entità delle donazioni. Inoltre, in grado di appello era stato nuovamente prodotto il fascicolo di parte con la documentazione e reiterate le istanze istruttorie, circostanza che rendeva necessaria una verifica sostanziale circa la natura dei trasferimenti e la loro eventuale nullità per difetto di forma.
La Corte ha pertanto accolto il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i restanti motivi concernenti la prova delle donazioni e l’esame della domanda di restituzione, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare le domande degli eredi, applicando il principio della rilevabilità officiosa della nullità e procedendo alla verifica della sussistenza dei presupposti per l’eventuale declaratoria di nullità delle donazioni.
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Nota della Redazione
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