L’ASL è litisconsorte necessario nel silenzio sull’accreditamento sanitario (TAR Basilicata n. 353 del 27.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento volto al rilascio della verifica di compatibilità propedeutica all’accreditamento sanitario, l’Azienda Sanitaria Locale è litisconsorte necessario, poiché svolge un’obbligatoria attività istruttoria che si conclude con l’adozione necessaria di un parere, poi valutato dall’autorità regionale competente per il provvedimento finale. La Regione, ai sensi dell’art. 2 L. n. 241/1990, ha l’obbligo di concludere il procedimento con la formale adozione di un apposito provvedimento. Il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. n. 241/1990 non esaurisce il procedimento e non determina la sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia, ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine e può escludere la nomina del commissario ad acta quando il procedimento è prossimo alla conclusione.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce nel Comune di Matera un centro ambulatoriale di riabilitazione, la cui apertura è stata autorizzata con Del. G.R. n. 1277 del 5.12.2018. Con istanza del 27.6.2025 la società ha chiesto alla Regione Basilicata il rilascio della verifica di compatibilità ex art. 3 L.R. n. 28/2000, propedeutica all’accreditamento ex art. 8 quater D.Lg.vo n. 502/1992 per le prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978.
Formatosi il silenzio-inadempimento, la società ha impugnato l’inerzia con ricorso notificato il 12.5.2026 e depositato il 20.5.2026, deducendo la violazione dell’art. 2 L. n. 241/1990. Si sono costituite la Regione e l’ASL, che hanno eccepito rispettivamente l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e l’inammissibilità del gravame. La Regione ha rappresentato che l’ASL, con nota del 25.5.2026, aveva trasmesso il parere negativo della Commissione di verifica aziendale e che il 6.10.2026 era stato comunicato alla ricorrente il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla Regione. La censura è infondata perché il procedimento relativo al rilascio della verifica di compatibilità non si è concluso con l’emanazione del provvedimento finale. Il preavviso di rigetto, per sua natura, costituisce un atto endoprocedimentale e non esaurisce la sequenza amministrativa.
Analoga sorte subisce l’eccezione di inammissibilità proposta dall’ASL. Il Tribunale ritiene che non possa essere contestata la notifica del ricorso nei confronti dell’Azienda, perché questa, nell’ambito del procedimento, svolge un’obbligatoria attività istruttoria che termina con l’adozione necessaria di un parere. Tale parere dovrà essere valutato dalla competente autorità regionale, alla quale spetta l’emanazione del provvedimento conclusivo. L’ASL è dunque litisconsorte necessario, e la sua posizione non è quella di un terzo estraneo al rapporto procedimentale.
Nel merito il ricorso è accolto. La Regione Basilicata, ai sensi dell’art. 2 L. n. 241/1990, deve concludere il procedimento con la formale adozione di un apposito provvedimento, che a tutt’oggi non risulta emanato. L’obbligo di conclusione espressa del procedimento non è soddisfatto dalla mera trasmissione degli atti istruttori né dalla comunicazione del preavviso di rigetto.
In ragione di ciò il Collegio concede alla Regione il termine complessivo di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore, per la conclusione del procedimento. Non si procede alla nomina del commissario ad acta, tenuto conto che il procedimento sta per concludersi: il giudice amministrativo apprezza la concreta prossimità dell’epilogo e modula il rimedio in modo proporzionato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e il Collegio condanna in solido Regione e ASL al pagamento in favore della ricorrente, liquidando l’importo in dispositivo, con rimborso forfettario, IVA, CPA e contributo unificato.
Nota della Redazione
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