Conversione del permesso umanitario, scadenza del titolo non preclude la valutazione discrezionale (TAR Molise n. 22 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il formale superamento del termine di validità del permesso di soggiorno da convertire non preclude ex se la conversione del titolo, non essendo previsto dalla legge un termine perentorio per la presentazione dell’istanza. L’amministrazione conserva pertanto un potere di valutazione discrezionale in ordine ai presupposti sostanziali del nuovo titolo, segnatamente all’esistenza di un contratto di lavoro idoneo. Ne consegue che, vertendosi in ambito discrezionale, la regola di salvezza dell’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990 non opera per il provvedimento adottato in violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990: l’omessa comunicazione dei motivi ostativi non è sanabile con la dimostrazione in giudizio che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Il diniego che si fondi sulla sola tardività dell’istanza è dunque illegittimo.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 286/1998 e scaduto il 12.04.2019, ha presentato il 16.08.2019 all’Ufficio Immigrazione della Questura di Isernia domanda di conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato.

L’amministrazione ha respinto l’istanza con provvedimento del 13.10.2019, rilevando che la domanda era stata presentata quattro mesi dopo la scadenza del permesso e che non era stato consegnato alcun contratto di lavoro né altra documentazione attestante l’intenzione di svolgere attività lavorativa. Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo la mancata traduzione del provvedimento in lingua comprensibile e la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 per omesso preavviso di rigetto. In sede cautelare il Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione; la causa è giunta alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma anzitutto il rigetto della prima censura: la redazione del provvedimento in sola lingua italiana non ha ostacolato la tempestiva impugnazione, in linea con l’orientamento del Consiglio di Stato richiamato (Cons. Stato, sez. III, n. 8369 del 15.09.2023). Il ricorso è invece accolto sul secondo motivo.

Il passaggio decisivo riguarda la qualificazione dell’attività amministrativa. La difesa erariale aveva sostenuto la natura vincolata del diniego, con conseguente irrilevanza del preavviso di rigetto. Il Tribunale esclude questa lettura: sia la valutazione sulla sufficienza della documentazione prodotta, sia quella sui requisiti per il rilascio del nuovo titolo costituiscono espressione di un potere discrezionale. Il preavviso omesso, ove correttamente dato, avrebbe consentito all’interessato di presentare osservazioni e integrazioni documentali, potenzialmente idonee a colmare le lacune riscontrate.

Il Collegio ritiene applicabile il testo vigente dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, come riformulato dall’art. 12, comma 1, lett. i), d.l. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, e ne afferma la natura di norma processuale, immediatamente operativa nei giudizi pendenti, richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 1790 del 14.03.2022 e Cons. Stato, sez. III, n. 6378 del 22.10.2020. Ne deriva che, in ambito discrezionale, la pubblica amministrazione non può dimostrare in giudizio l’insussistenza di un diverso esito provvedimentale.

Quanto alla scadenza del titolo, il Tribunale richiama Cons. Stato, sez. III, n. 7995 del 15.09.2022: il termine per la richiesta di conversione non è espressamente previsto ed è da considerarsi ordinatorio. I presupposti sostanziali riposano sull’esistenza di un contratto di lavoro e sull’inequivoca volontà di integrazione. L’amministrazione, pertanto, non poteva esimersi dalla valutazione dei requisiti per il solo rilievo dell’avvenuta scadenza.

Accertata la natura discrezionale dell’attività, la mancata comunicazione dei motivi ostativi integra una violazione dell’art. 10-bis non superabile dalla regola di salvezza. Il provvedimento è annullato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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