Riconoscimento titolo abilitante conseguito in Spagna: sussiste l’obbligo di provvedere del Ministero dell’Istruzione (TAR Lazio n. 10550 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento dei titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine di conclusione del procedimento, senza che l’Amministrazione abbia adottato alcun provvedimento espresso, integrano gli estremi dell’obbligo di provvedere e, conseguentemente, del silenzio-inadempimento, ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. Il termine complessivo entro cui l’autorità competente deve pronunciarsi sulla domanda è pari, al massimo, a quattro mesi, in caso di richiesta di integrazioni documentali, ai sensi dell’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, termine che assorbe e supera quello generale di trenta giorni di cui all’art. 2, legge n. 241/1990.
Il Fatto
Una docente, in possesso di un titolo di abilitazione all’insegnamento di sostegno conseguito in Spagna, presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza volta al riconoscimento del titolo ai fini dell’esercizio della professione in Italia. Decorso infruttuosamente il termine di conclusione del procedimento, la ricorrente adiva il TAR Lazio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione, chiedendo l’ordine di provvedere e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero si costituiva in giudizio con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, richiamando l’orientamento consolidato del Tribunale. Ha preliminarmente rilevato che, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, l’autorità competente a pronunciarsi sul riconoscimento dei titoli abilitanti conseguiti in altro Stato membro dell’UE è il Ministero dell’Istruzione e del Merito, già Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
La sentenza ha quindi affermato che, per ritenere sussistente l’obbligo di provvedere, è necessaria e sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento dell’Amministrazione. Nel caso di specie, entrambi i presupposti risultavano integrati.
Quanto al termine, il Collegio ha evidenziato che l’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007 fissa in tre mesi il termine per l’adozione del provvedimento di riconoscimento, termine che può estendersi fino a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni documentali ai sensi del comma 2. Tale termine specifico, decorso senza che fosse stato adottato il provvedimento finale, configurava l’inadempimento dell’Amministrazione.
Alla luce di ciò, il Tribunale ha ordinato al Ministero di provvedere sull’istanza entro il termine di 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, considerata la natura “di massa” dei procedimenti, e ha nominato sin d’ora, per l’ipotesi di persistente inadempienza, un Commissario ad acta nella figura del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega, che avrebbe dovuto provvedere nel termine di 90 giorni. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.
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Nota della Redazione
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