Verifica di anomalia e computo separato dei costi di sostituzione (TAR Lazio n. 2117 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di verifica di anomalia dell’offerta, l’utilizzo del monte ore teorico per il calcolo del costo medio orario non integra di per sé un vizio della valutazione di congruità, ove l’operatore abbia separatamente computato e giustificato i costi delle sostituzioni per assenze, così pervenendo a un costo medio orario finale comprensivo di tali oneri. Il giudizio di congruità espresso dalla stazione appaltante ha natura tecnico-discrezionale ed è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza renda palese l’inattendibilità complessiva del giudizio o dell’offerta. L’obbligo dichiarativo dell’operatore, in coerenza con il principio di tassatività delle cause di esclusione, non si estende alle vicende del socio unico persona giuridica che non integrino alcuna causa di esclusione. La legittimità dell’aggiudicazione si accerta con riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione.
Il Fatto
Una società, gestore uscente del servizio, partecipa a una procedura aperta indetta per l’affidamento di un servizio di movimentazione e trasporto articolato in due lotti. Il criterio è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La ricorrente si colloca al secondo posto in graduatoria; l’aggiudicazione viene disposta in favore della controinteressata, già prima classificata con punteggio più elevato.
Dopo la pubblicazione degli atti di gara, la ricorrente chiede in autotutela la versione integrale dei giustificativi dell’aggiudicataria, ottenendo in un primo momento documentazione oscurata. Propone quindi ricorso per l’annullamento dell’aggiudicazione, dell’art. 29 del Disciplinare e degli atti del subprocedimento, formulando cinque motivi e riservando motivi aggiunti, poi depositati dopo la produzione dei giustificativi non omissati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i motivi incentrati sull’adeguatezza delle giustificazioni. La stazione appaltante, avviata la verifica sui minimi salariali, ha poi ampliato l’istruttoria, svolgendo un effettivo procedimento di verifica di anomalia conclusosi con una valutazione sostanziale di congruità. Il Tribunale ritiene di poter prescindere dalle eccezioni di inammissibilità, essendo i motivi infondati nel merito.
Quanto agli sgravi contributivi per i dipendenti under 30, il numero di unità indicate è coerente con il monitoraggio dichiarato nei giustificativi. L’esonero contributivo invocato non è limitato alle nuove assunzioni e la giurisprudenza ammette che l’operatore possa valorizzare, a fronte del rinnovo del CCNL, ulteriori elementi di sostenibilità. Anche l’abbattimento del premio INAIL risulta documentato.
Sul costo medio orario, il Tribunale richiama il consolidato indirizzo secondo cui il giudizio sull’anomalia è rimesso a valutazione tecnico-discrezionale, sindacabile solo per manifesta illogicità. L’aggiudicataria, dopo aver diviso il costo medio annuo per il monte ore teorico, ha calcolato a parte i costi delle sostituzioni, sommando poi il costo al netto delle sostituzioni a quello delle sostituzioni e ottenendo il costo medio orario finale. La finalità del divisore più basso è così soddisfatta in via separata.
Le censure sulla dichiarazione relativa ai legami di parentela e sull’omessa comunicazione della liquidazione giudiziale del socio unico sono rigettate: la dichiarazione è divenuta improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, mentre lo stato di liquidazione del socio non integra causa di esclusione. Il sequestro penale, eseguito dopo la conclusione della procedura, non incide sulla legittimità dell’aggiudicazione per il principio del tempus regit actum. Sulla verifica estesa all’intero quadro economico, il motivo è inammissibile per carenza di interesse, avendo la stazione appaltante esteso l’istruttoria anche alle prestazioni a richiesta e a modulo, con incidenza della manodopera superiore a quella stimata.
Nota della Redazione
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