Assegnazione alle sezioni di polizia giudiziaria: natura fiduciaria e non concorsuale (TAR Sicilia n. 2621 del 11.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La procedura di assegnazione del personale alle sezioni di polizia giudiziaria, disciplinata dagli artt. 7 e 8 disp. att. c.p.p., non integra una procedura concorsuale né, in senso tecnico, selettiva. L’avviso di interpello non è un bando: è mera manifestazione di interesse volta a formare una rosa di nominativi tra cui l’autorità giudiziaria opera la propria scelta. La designazione si fonda sul rapporto fiduciario tra magistrato inquirente e ufficiale, in ragione della dipendenza funzionale delle sezioni dalla magistratura. Il grado indicato nell’avviso costituisce condizione per svolgere l’incarico al momento dell’attribuzione, non requisito di partecipazione da possedere alla scadenza della domanda. Non trova quindi applicazione il principio del possesso dei requisiti alla data di scadenza del bando. Unico limite è il comma 7 dell’art. 8: non sono considerate le posizioni rispetto alle quali ricorrono divieti previsti da leggi o regolamenti.

Il Fatto

Un Tenente Colonnello dei Carabinieri impugna gli atti con cui il Comando Generale ha conferito a un altro ufficiale l’incarico di Responsabile dell’Aliquota Carabinieri della Sezione di P.G. presso una Procura della Repubblica, chiedendo anche il risarcimento del danno da perdita di chance. L’avviso del 30.09.2023 riservava l’incarico alla fascia Tenente Colonnello/Maggiore. Il controinteressato partecipava con il grado di Capitano, conseguendo poi la promozione a Maggiore nel corso della prolungata istruttoria.

Il ricorrente deduce la natura concorsuale della procedura e la mancanza del grado alla data di scadenza della domanda; l’amministrazione eccepisce la carenza di interesse e sostiene la natura non concorsuale dell’assegnazione. Il controinteressato propone ricorso incidentale avverso l’avviso, ove la dicitura sul grado fosse ritenuta ostativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama gli artt. 56, 58 e 59 c.p.p. e l’art. 8 disp. att. c.p.p.: le sezioni dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso cui sono istituite e il personale versa in posizione di stretta dipendenza funzionale rispetto alla magistratura inquirente. Da qui il rapporto continuo, immediato e di fiducia che connota l’assegnazione.

Il Collegio prende atto dell’orientamento che qualifica l’assegnazione come esito di una selezione concorsuale (Consiglio di Stato n. 2668/2020, con richiami a n. 5970/2019 e n. 3363/2019; C.G.A. n. 250/2020) ma lo ritiene non persuasivo, per il dato testuale, per la ratio legis e per i criteri elaborati in tema di procedure concorsuali (Cons. Stato n. 5298/2018).

Mancano prove selettive, punteggi predeterminati, valutazione comparativa secondo parametri oggettivi e graduatoria di merito. L’avviso non è bando, ma strumento per formare una rosa di nominativi. Il grado richiesto è condizione necessaria per l’attribuzione dell’incarico, non per partecipare: non opera il principio del possesso dei requisiti alla scadenza della domanda. Le circolari interne dell’Arma indicano livelli di comando in linea generale e non escludono un margine valutativo per gli ufficiali prossimi al grado, inclusi nelle aliquote di avanzamento.

Il Collegio esclude altresì la perentorietà dei termini degli artt. 7 e 8, dovendosi contemperare esigenze organizzative dell’amministrazione e dell’autorità giudiziaria. Il ricorso principale è respinto; il ricorso incidentale è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse; la domanda risarcitoria è rigettata per assenza di fatto ingiusto. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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