Ottemperanza al giudicato sulla Carta del Docente e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 208 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertato il passaggio in giudicato del provvedimento e il decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo esecutivo, assegnando un termine per l’adempimento. L’assenza di effettive ragioni di diritto opposte dall’Amministrazione costituita integra il presupposto per l’accoglimento del ricorso. In caso di inutile decorso del termine, il commissario ad acta è nominato sin d’ora e assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, provvedendo entro i successivi centoventi giorni con ogni atto necessario, comprese variazioni di bilancio. Le spese del giudizio seguono la soccombenza quando l’inadempimento non è controverso al momento della presentazione del ricorso.

Il Fatto

Il Tribunale di Fermo, con sentenza n. 173/2024, ha dichiarato il diritto del ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’adozione di ogni atto propedeutico, mediante accredito sulla Carta del Docente di € 500,00 per ciascun anno, oltre rivalutazione e interessi, nei limiti del divieto di cumulo di cui all’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.

La sentenza è stata notificata e su di essa si è formato il giudicato, come da attestazione della cancelleria del 7 gennaio 2025. Il ricorrente lamenta la mancata esecuzione e agisce per il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo della procedibilità. Il ricorso è proposto dopo la notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669: la condizione di procedibilità è quindi integrata.

Nel merito, il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito e l’Amministrazione costituita non ha opposto effettive ragioni di diritto alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il Collegio non procede a una nuova valutazione del rapporto, ma si limita a verificare l’inottemperanza e a predisporre i mezzi di esecuzione.

Il Tribunale dichiara pertanto l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, qualora non vi abbia già provveduto nelle more, e assegna il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Il Ministero deve attivarsi affinché l’adempimento avvenga nel termine, collaborando con le Amministrazioni periferiche coinvolte nel procedimento di pagamento.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali presso il Ministero. Il commissario assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvede entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, comprese variazioni di bilancio, direttamente o tramite funzionario delegato.

Quanto alle spese, l’inadempimento non essendo controverso al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al pagamento, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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