Codice di comportamento applicabile ai professori universitari e sanzione disciplinare (Cons. Stato n. 2703 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il codice di comportamento adottato dall’Ateneo, in attuazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 e del d.P.R. n. 62/2013, si applica anche ai professori e ai ricercatori universitari, ma solo come principi generali di comportamento, nei limiti di compatibilità con le disposizioni del rispettivo ordinamento. Nel procedimento disciplinare, la motivata proposta che il Rettore deve indirizzare al Collegio di Disciplina ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge n. 240/2010 sconta un fisiologico tasso di elasticità, essendo destinata ad essere affinata negli interventi successivi del Collegio e del Consiglio di Amministrazione. La genericità della proposta iniziale non vizia, da sola, il provvedimento conclusivo, che trova la propria motivazione nel parere vincolante del Collegio di Disciplina. Ai fini della decorrenza del termine per la contestazione degli addebiti, la conoscenza dei fatti si perfeziona quando l’Amministrazione dispone degli elementi specifici delle condotte, non della sola tipologia astratta.

Il Fatto

Un professore ordinario di medicina legale, in regime di tempo pieno presso un Ateneo, riceveva nel 2020 un avviso di conclusione delle indagini preliminari per abuso d’ufficio e truffa pluriaggravata. Gli si contestava di avere svolto visite medico-legali a titolo privato presso gli ambulatori e con i mezzi dell’Università, senza la prescritta autorizzazione.

Ricevuta l’informativa ex art. 129 d.lgs. n. 271/1989, il Rettore contestava gli addebiti e avviava il procedimento disciplinare. Il Consiglio di Amministrazione, preso atto del parere del Collegio di Disciplina, irrogava la sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per un anno ai sensi degli artt. 87 e 89 del R.D. n. 1592/1933. Il TAR Veneto respingeva il ricorso e il docente proponeva appello con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, il Consiglio di Stato ritiene dirimente la nozione di conoscenza dei fatti. L’avviso trasmesso dal ricorrente il 6 maggio 2020 indicava solo il genus della condotta, mentre è con l’informativa del 21 maggio 2020 che l’Università apprende il tipo di prestazione, il luogo e i corrispettivi. La contestazione del 19 giugno 2020 è quindi tempestiva rispetto al termine di trenta giorni, restando irrilevante la questione della natura perentoria o meno del termine.

Sul secondo motivo, la Corte esclude che la motivata proposta del Rettore difetti. La nota del 19 giugno 2020 enuncia la rilevanza disciplinare dei fatti e rimette al Collegio la valutazione sull’opportunità di una sanzione superiore alla censura. Tale posizione, esternata nella fase iniziale, sopporta un tasso di elasticità nell’interesse dell’incolpato, secondo il principio di materialità della condotta.

Sul terzo motivo, i giudici verificano il percorso motivazionale del parere vincolante del Collegio di Disciplina, che enuclea i fatti, svolge istruttoria, valuta le difese scritte e orali, qualifica la condotta come attività professionale sistematica e riconduce i fatti a specifiche violazioni del codice di comportamento. Il richiamo del TAR agli esiti penali ed erariali non integra la motivazione, ma ne conferma ex post la bontà.

Sul quarto motivo, la Corte ritiene infondata la tesi dell’inapplicabilità del codice di comportamento ai docenti. L’art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 62/2013 e la clausola di compatibilità dell’art. 2, comma 2, del codice di Ateneo fondano l’applicazione come principi generali. Il motivo è inoltre incompleto, perché l’appellante non indica quali previsioni del codice etico sarebbero state violate; il Collegio di Disciplina ha chiarito che il disvalore delle condotte è assorbito dal codice di comportamento.

Sul quinto motivo, la Corte esclude il travisamento dei fatti. Anche espungendo le prestazioni ritenute estranee, restano sessantatré prestazioni in cinque anni per un ricavo medio annuo superiore alla soglia dei 5.000 euro prevista dall’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269/2003 per il lavoro autonomo occasionale. L’attività è quindi abituale e sistematica. L’appello è respinto, con condanna alle spese di euro 4.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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