Assegnazione temporanea ex art. 42-bis tra esigenze di organico e contemperamento (Cons. Stato n. 4800 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di assegnazione temporanea per ragioni di maternità o paternità, il beneficio può essere riconosciuto anche per un periodo inferiore al triennio previsto dalla legge. Il compimento del terzo anno di età del figlio costituisce il limite temporale per la proposizione dell’istanza, non per il godimento del beneficio. Ove l’amministrazione limiti la durata dell’assegnazione, la relativa determinazione deve fondarsi su motivate esigenze di organico e di servizio, adeguatamente illustrate nel provvedimento. Il giudice amministrativo verifica la congruità della motivazione e la rispondenza della soluzione adottata al contemperamento degli interessi pubblici e privati coinvolti.
Il Fatto
Un graduato dell’Arma dei Carabinieri chiedeva il trasferimento definitivo ai sensi dell’art. 398 R.G.A. per motivi assistenziali nei confronti dei congiunti. Ricevuta la comunicazione dei motivi ostativi, precisava che l’istanza doveva intendersi proposta in via alternativa per l’assegnazione temporanea nell’ambito del Comando Provinciale di Caserta, ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001, per assistere il figlio minore di anni tre.
Il Comando Generale respingeva entrambe le istanze. Il TAR Lazio accoglieva solo i motivi aggiunti relativi al diniego di assegnazione temporanea. In esecuzione della sentenza, l’amministrazione disponeva il trasferimento temporaneo per un solo anno. Il militare impugnava il nuovo provvedimento davanti al TAR Campania, che declinava la competenza; il ricorso, riassunto davanti al TAR Lazio, era respinto. Da qui l’appello al Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
L’appellante sosteneva che il terzo anno di età del figlio individuasse il dies ad quem per la presentazione dell’istanza e non per la fruizione del beneficio, essendo il triennio di godimento frazionabile e prolungabile oltre tale soglia. Lamentava inoltre disparità di trattamento rispetto ad altri militari trasferiti in via definitiva e l’assenza di reali esigenze ostative.
Il Consiglio di Stato respinge entrambi i motivi. Il provvedimento impugnato in primo grado non aveva affatto assunto che il compimento del terzo anno segnasse il limite di legge per il godimento: aveva piuttosto ritenuto di contemperare le opposte esigenze mediante una “soluzione mediata”, muovendo dall’assunto, incontestato, che il beneficio potesse essere riconosciuto anche per un periodo inferiore al triennio.
La Corte richiama l’art. 45, co. 31-bis, del d.lgs. n. 95 del 2017, applicabile ratione temporis e recante disciplina speciale per le forze di polizia in deroga all’art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001. Tale norma consente persino il diniego totale del beneficio in presenza di motivate esigenze organiche o di servizio. Le esigenze che avevano indotto a limitare il trasferimento a un anno risultano adeguatamente illustrate nel preambolo del provvedimento, come il TAR aveva riconosciuto parlando di “ampia motivazione”.
Quanto alla contestazione del deficit organico, essa si fonda su un assunto rimasto indimostrato. Il parere favorevole del Comando Legione si esprime sulla sola meritevolezza dei motivi assistenziali relativi all’istanza ex art. 398 R.G.A., mentre l’indicazione di altri militari trasferiti non è supportata neppure da un principio di prova.
L’appello è dunque respinto, con compensazione delle spese in ragione della parziale novità delle questioni e della difesa di mera forma della parte intimata.
Nota della Redazione
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