Conversione permesso di studio vincolata ai titoli dell’art 39 bis (TAR Lombardia n. 3347 del 25.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per lavoro è subordinata al possesso di uno dei titoli di studio espressamente elencati dall’art. 39-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 286/1998, non essendo sufficiente un master di primo livello rilasciato da istituto privato, ove non sia provata la sua equipollenza a uno dei titoli previsti. L’indicazione nominativa dei titoli non è vincolante in termini ostativi quando il richiedente dimostri di aver conseguito un titolo di valore legale, rilasciato da ente riconosciuto dal MIUR e dotato di ufficialità. Il diniego opposto dall’Amministrazione costituisce espressione di attività vincolata: non è pertanto annullabile ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990, essendo palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. La legittimità del provvedimento si valuta con riguardo alle circostanze conosciute al momento della sua adozione.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato il 7 gennaio 2021, tramite il portale del Ministero dell’Interno, istanza di conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio in lavoro subordinato. A fondamento della richiesta ha dedotto il possesso di un master di primo livello conseguito in data 16.12.2020 presso un istituto privato, con attribuzione del punteggio finale.
Dopo il preavviso di rigetto e la memoria difensiva dell’interessata, la Prefettura ha respinto l’istanza sull’assunto del mancato possesso di un master rilasciato da istituto riconosciuto dal MIUR. Il provvedimento, notificato in data 8.7.2021, è stato impugnato davanti al TAR Lombardia deducendo il difetto di motivazione. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 1246 del 2021.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’orientamento secondo cui l’art. 14 del d.P.R. n. 394/1999 non ha carattere tassativo e impone all’Autorità di verificare in concreto la sussistenza delle finalità di mantenimento e di autosufficienza dello straniero. Richiama sul punto TAR Emilia-Romagna, Bologna, n. 446 del 7.5.2015. La questione specifica, però, è regolata dalla disciplina speciale sul permesso per ricerca di occupazione dopo il conseguimento del titolo.
La Sezione aderisce al proprio precedente n. 1413 del 13.5.2024: l’art. 39-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 286/1998 ha ampliato il genus dei titoli suscettibili di determinare la conversione, affiancando alla laurea triennale o specialistica il dottorato, il master universitario, il diploma accademico e il diploma di tecnico superiore, senza però generalizzare la convertibilità né rendere irrilevante la natura e il valore giuridico del titolo. La giurisprudenza del Tribunale non ritiene vincolante in termini ostativi l’elencazione, purché il richiedente provi il conseguimento di un titolo di valore legale rilasciato da ente riconosciuto dal MIUR, come affermato da TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 698 del 18.3.2021.
Nel caso concreto la ricorrente non ha dimostrato di possedere uno dei titoli espressamente indicati, né ha documentato l’equipollenza del master conseguito, a prescindere dal nomen iuris utilizzato. Il difetto di motivazione non è pertanto configurabile, dovendo assicurarsi il rispetto della norma per tutti i soggetti senza applicazioni ad personam. Il Collegio precisa inoltre che il permesso per studio non è convertibile ex art. 39-bis, e che non ricorrono i presupposti dell’art. 22, comma 11, del D.Lgs. n. 286/1998, che presuppone la perdita del posto di lavoro, come chiarito da Cons. Stato, Sez. III, n. 2396 dell’8.3.2023.
La legittimità del diniego si valuta sulle circostanze conosciute dalla P.A. alla data di adozione, non essendo conferente alcun elemento sopravvenuto. Le censure dimostrano che l’esito non avrebbe potuto essere diverso: opera quindi l’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990, che esclude l’annullabilità dell’atto vincolato. Sul divieto di integrazione postuma della motivazione il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. IV, n. 1018 del 4.3.2014 e n. 1959 del 28.3.2018. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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