Ottemperanza per la Carta Docente: accolto il ricorso, respinta l’astreinte (TAR Sardegna n. 601 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora (c.d. astreinte) ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere respinta qualora sussistano “altre ragioni ostative” all’accoglimento, legate alla complessità del procedimento esecutivo e alla natura del credito. In particolare, il ritardo nell’esecuzione di una sentenza che riconosce il diritto alla Carta Elettronica del Docente è riconducibile alla mole di contenzioso seriale e all’articolazione del procedimento che coinvolge più soggetti; inoltre, il beneficio non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore, ma incentivo eventuale. In tale evenienza, la nomina del commissario ad acta rappresenta un idoneo strumento di tutela, rendendo non necessaria l’applicazione della misura coercitiva pecuniaria.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Giudice del lavoro una sentenza che dichiarava il suo diritto a usufruire del beneficio economico della Carta Elettronica del Docente per diversi anni scolastici, condannando il Ministero all’erogazione della somma. La sentenza, notificata all’Amministrazione, non aveva ricevuto esecuzione nei termini di legge.
Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accertato la rituale notifica della sentenza, l’intervenuto giudicato e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha pertanto accolto la domanda di ottemperanza, ordinando all’Amministrazione di dare piena esecuzione alla pronuncia.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile della Direzione Generale competente, con facoltà di delega, assegnando allo stesso un termine per provvedere. Ha precisato che il commissario potrà ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso, senza diritto a compenso.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della astreinte, il TAR l’ha respinta. Richiamando la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, ha evidenziato che l’art. 114 cod. proc. amm. introduce, oltre al limite della manifesta iniquità, anche quello autonomo della sussistenza di “altre ragioni ostative” all’applicazione della misura.
Nella specie, il Collegio ha ravvisato tali ragioni nella complessità del procedimento per l’attivazione della Carta, che coinvolge una pluralità di soggetti (Uffici territoriali, società SO.GE.I. e CONSAP) e strutture centralizzate, nonché nell’eccezionale mole di contenzioso seriale. Ha inoltre valorizzato la natura del beneficio, qualificato come incentivo eventuale e non come mezzo di sostentamento del lavoratore, circostanza che riduce i presupposti per la misura coercitiva. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione, con liquidazione ridotta per la serialità del contenzioso.
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Nota della Redazione
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