Improcedibilità del ricorso per l’ottemperanza notificato oltre il termine (TAR Puglia n. 99 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza deve essere notificato e depositato nel rispetto dei termini perentori previsti dall’art. 114 cod. proc. amm., il cui decorso non è suscettibile di proroga. La mancata presentazione, nel termine assegnato dal Collegio, di memorie vertenti sulla questione della procedibilità del ricorso, unitamente alla mancata comparizione all’udienza camerale, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso per fatto della parte ricorrente, con nullità delle spese.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto una sentenza favorevole dal Giudice del Lavoro, la quale era passata in giudicato. Chiedeva, quindi, al TAR Puglia – Sezione di Bari, l’adozione delle misure attuative del giudicato, chiedendo la nomina di un Commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm. per l’eventuale ritardo nell’esecuzione da parte dell’amministrazione.
Il ricorso, notificato il 7 maggio 2024, veniva depositato solo il 19 marzo 2025, a distanza di quasi un anno dalla notifica. Il Collegio, nell’udienza camerale, rilevava d’ufficio seri dubbi sulla procedibilità del ricorso per l’avvenuto decorso del termine di deposito, assegnando alla ricorrente un termine di venti giorni per presentare memorie sulla questione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha preliminarmente ricostruito il quadro processuale, evidenziando come l’ordinanza collegiale n. 1333/2025 avesse già segnalato alla parte ricorrente la questione della tardività del deposito del ricorso, avvenuto a termine irrimediabilmente spirato.
Il Collegio ha quindi accertato che l’avviso di deposito dell’ordinanza era stato notificato alla ricorrente a mezzo PEC in data 21 novembre 2025, sicché il termine di venti giorni per la presentazione delle memorie era ampiamente decorso.
Nonostante l’assegnazione del termine, la ricorrente non ha presentato alcuna memoria né è comparsa all’udienza camerale del 14 gennaio 2026. Tale comportamento, consistente nell’inottemperanza all’incombente disposto dal giudice e nella mancata prosecuzione del giudizio, è stato valutato dal Collegio come fatto idoneo a determinare la improcedibilità del ricorso.
La pronuncia si fonda sul principio per cui, nel giudizio di ottemperanza, il mancato rispetto dei termini perentori di notifica e deposito del ricorso, non sanato da alcuna attività processuale della parte interessata, non può essere superato d’ufficio dal giudice. La declaratoria di improcedibilità consegue, pertanto, alla constatazione dell’assenza di un valido impulso processuale da parte del ricorrente, che pure era stato espressamente onerato di chiarire la questione. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata, non essendosi le altre parti costituite in giudizio.
Nota della Redazione
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