La mancata riunione dei ricorsi connessi non è sindacabile in appello (Cons. Stato n. 2497 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la riunione dei ricorsi connessi costituisce scelta facoltativa e discrezionale del giudice, ai sensi dell’art. 70 c.p.a.. Il provvedimento che la dispone o la nega ha carattere meramente ordinatorio, è privo di valenza decisoria e sfugge al sindacato in appello, salvo il limite dell’abnormità, non ravvisabile quando le domande e le sentenze restano comunque distinte. La mancata riunione non è parametro assoluto di commisurazione delle spese giudiziali: la loro regolazione rientra negli ampi poteri discrezionali del giudice e non richiede specifica motivazione quando si applica il principio generale della soccombenza.

Il Fatto

La società appellante, energy service company attiva nell’efficientamento energetico, aveva chiesto al Gestore dei servizi energetici il rilascio di certificati bianchi per una serie di progetti presentati in forma cumulativa. Con provvedimento del 26 aprile 2018 il Gestore annullò d’ufficio nove richieste di verifica e certificazione, tra cui quella oggetto di causa, e con nota successiva dell’11 giugno 2018 ne pretese la restituzione dei relativi titoli di efficienza energetica.

Avverso tale atto la società propose otto distinti ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, poi trasposti innanzi al TAR Lazio con separati ricorsi. Nel giudizio di primo grado la società depositò motivi aggiunti per far valere la normativa sopravvenuta in materia di autotutela, mentre la propria istanza di riesame veniva respinta dal Gestore con provvedimento del 24 settembre 2021. Il TAR dichiarò improcedibile il ricorso principale e inammissibili i motivi aggiunti. La società ha appellato dolendosi esclusivamente della sproporzione delle spese di lite, imputata alla mancata riunione dei procedimenti connessi in violazione degli artt. 43, comma 3, e 70 c.p.a..

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello muovendo dal carattere facoltativo della riunione. L’art. 70 c.p.a. si riferisce alla “possibilità” e non all’obbligo di trattazione congiunta: la scelta resta rimessa a una valutazione di mera opportunità, afferente a ragioni di economia processuale, e il relativo provvedimento è privo di valenza decisoria. Il sindacato in appello è ammesso solo al cospetto del limite dell’abnormità, da escludersi quando le sentenze e le domande sono comunque diverse, come ribadito dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, sez. II, n. 11161 del 2023; sez. II, n. 7986 del 2023; sez. VII, n. 9315 del 2022).

Nel caso concreto la segmentazione dei procedimenti non è imputabile al giudice ma a una strategia processuale della stessa parte appellante. L’atto impugnato è riconducibile agli atti a contenuto plurimo, caratterizzati dalla concentrazione in un unico contesto di valutazioni funzionalmente intrecciate, espressione dei canoni di economicità ed efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990. Esso ben avrebbe potuto essere gravato contestualmente: la società ne scelse invece lo spacchettamento, promuovendo autonomi ricorsi straordinari e poi altrettanti ricorsi al TAR, e mutò strategia solo con i motivi aggiunti, invocando la riunione di ciò che essa stessa aveva frammentato.

La circostanza che l’istanza di riunione del 23 febbraio 2022 ricomprenda anche il ricorso avverso il rigetto della richiesta di autotutela non muta la lettura delle norme. Dal combinato disposto degli artt. 43, comma 3, e 70 c.p.a. resta confermata la facoltatività della riunione, anche quando il privato scelga di azionare un ricorso separato anziché innestare le doglianze avverso l’atto sopravvenuto in quello già pendente. Sul punto la giurisprudenza precisa che l’alternativa tra motivi aggiunti impropri e ricorso separato non può dar luogo a inammissibilità per vizio di forma, ma comporta la riunione dei ricorsi, e che il mancato esercizio del potere di riunione, salvo un rapporto di pregiudizialità, non produce alcuna nullità (Cons. Stato, sez. IV, n. 5197 del 2013).

Quanto alle spese, la scelta di non riunire non costituisce parametro assoluto della decisione. La loro regolazione rientra negli ampi poteri discrezionali del giudice, con il solo limite di non condannare la parte vittoriosa e di non adottare statuizioni abnormi o manifestamente illogiche. La soccombenza consente l’applicazione del principio generale senza necessità di specifica motivazione, come confermato dai precedenti richiamati (Cons. Stato, sez. II, n. 4201 del 2024; sez. IV, n. 6262 del 2024; C.G.A.R.S. n. 1165 del 2022). L’appello è pertanto infondato e la società appellante è condannata alle spese del grado, liquidate in euro 3.500 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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