Ottemperanza della sentenza esecutiva del giudice ordinario e nomina del commissario ad acta (TAR Basilicata n. 208 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. L’inerzia dell’amministrazione intimata, ritualmente messa in mora mediante notifica del titolo esecutivo, configura violazione dell’obbligo di conformarsi al provvedimento giurisdizionale. Grava sul debitore l’onere della prova dell’avvenuto integrale adempimento prima della notifica del ricorso. In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice amministrativo nomina un commissario ad acta, ponendo il relativo compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro che aveva condannato la Regione Basilicata al pagamento di determinate somme in favore dei ricorrenti, inclusa la liquidazione delle spese di lite in favore dei procuratori. Il titolo esecutivo, notificato in forma esecutiva all’amministrazione, era divenuto irrevocabile. Nonostante l’infruttuoso decorso del termine di legge, l’ente territoriale non aveva ottemperato al precetto giurisdizionale.
I creditori hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Basilicata, chiedendo la fissazione di un termine per l’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. La Regione, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, riscontrando il rispetto dei termini previsti dall’art. 114, comma 1, e dall’art. 87, commi 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. Ha altresì accertato l’infruttuoso decorso dei centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo avvenuta in data 28 maggio 2025, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. L’inerzia dell’ente configura una palese violazione dell’obbligo di conformarsi alla decisione del giudice ordinario. Il Collegio ha evidenziato che l’onere di provare l’avvenuto adempimento grava sul debitore, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 12533 del 2001. Nessuna prova è stata offerta dall’amministrazione, rimasta contumace.
Il TAR ha pertanto dichiarato l’obbligo della Regione di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza azionata entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della decisione, se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Potenza o un funzionario delegato, con oneri a carico dell’ente inadempiente.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il Collegio ha precisato che la liquidazione comprende in modo omnicomprensivo le spese accessorie, diritti e onorari relativi agli atti funzionali all’introduzione del giudizio. Ha condannato la Regione alla rifusione delle spese in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Nota della Redazione
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