Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 262 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata esecuzione, da parte dell’amministrazione, di una sentenza di condanna al pagamento di somme passata in giudicato integra gli estremi dell’inottemperanza e giustifica l’accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo, accertata la perdurante inerzia, ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e nomina, per l’ulteriore inadempienza, un commissario ad acta con il compito di dare completa ed esatta esecuzione al titolo. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato: il commissario deve porre in essere ogni iniziativa necessaria, comprese le modifiche di bilancio, al reperimento delle somme. Resta fermo il limite dell’art. 159, comma 5, T.U.E.L., che sottrae alle determinazioni commissariali le somme ivi individuate.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione comunale a una sentenza di condanna emessa dal giudice ordinario, con la quale l’ente era stato condannato, in solido con altra amministrazione, al pagamento di una somma in suo favore, oltre a rivalutazione monetaria e interessi.

Il ricorrente ha dedotto la notifica del titolo all’ente, il decorso del termine di centoventi giorni, il passaggio in giudicato della sentenza e la mancata esecuzione della stessa, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare il rispetto delle condizioni procedurali dell’azione di ottemperanza. Dalla documentazione prodotta è emerso che la sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria dell’ufficio giudiziario competente, e che in data 24.11.2023 è stata eseguita la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere.

È stato quindi accertato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. Le statuizioni contenute nel dispositivo non avevano ricevuto esecuzione mediante l’effettivo pagamento delle somme, senza alcuna contraria deduzione o contestazione da parte dell’amministrazione.

Su queste basi il ricorso è stato accolto e, in esecuzione del titolo, è stato ordinato all’amministrazione di provvedere alla corresponsione dell’importo entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Il termine è posto a garanzia dell’effettività della tutela e della celerità dell’adempimento.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Prefetto, con facoltà di delega ad idoneo funzionario, anche estraneo al proprio ufficio, affinché provveda entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta della parte, corredata dalla dichiarazione attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza.

Al commissario è stato attribuito il compito di procedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché al reperimento materiale delle somme. È stato precisato che l’esaurimento dei fondi o l’assenza di disponibilità di cassa non integrano legittima causa di impedimento. Infine, il Collegio ha richiamato il limite dell’art. 159, comma 5, T.U.E.L., che sottrae alle determinazioni commissariali le somme ivi contemplate, previa verifica delle relative deliberazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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