Assegnazione temporanea ex art. 42-bis: la carenza di organico non basta (TAR Molise n. 135 del 30.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 consente il diniego di assegnazione temporanea del lavoratore-genitore solo in presenza di casi o esigenze eccezionali, la cui sussistenza deve essere accertata con una valutazione puntuale della fattispecie concreta. Il superamento della soglia percentuale di scopertura di organico individuata dalla giurisprudenza come indizio di eccezionalità costituisce una mera indicazione di massima e non determina automaticamente il rigetto dell’istanza. Le esigenze organizzative addotte dall’Amministrazione, gravata del relativo onere probatorio, devono essere oggettivamente non comuni e fronteggiabili solo con strumenti straordinari, non con una migliore riorganizzazione del servizio. La regola speciale dell’art. 45, comma 31-bis, del d.lgs. n. 95/2017, che alleggerisce l’onere motivazionale per i soli ruoli delle Forze di polizia, non si applica al personale dei Vigili del Fuoco.
Il Fatto
La ricorrente, Ispettore Logistico Gestionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio presso il Comando di Isernia e madre di tre figli in tenera età, ha chiesto l’assegnazione temporanea presso il Comando di Benevento ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001. Il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza con decreto motivato sulla grave carenza di personale nel ruolo di appartenenza presso la sede di provenienza.
La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Molise. In sede cautelare il Tribunale ha ordinato il riesame, che si è concluso con un secondo provvedimento negativo, fondato su una scopertura pari al 60% della pianta organica del ruolo. Avverso tale determinazione sono stati proposti motivi aggiunti. N medio del giudizio l’Amministrazione ha disposto il trasferimento temporaneo in esecuzione dell’ordinanza cautelare, con riserva dell’esito del merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie ricorso e motivi aggiunti ravvisando l’assorbente fondatezza del motivo che denuncia la violazione dell’art. 42-bis. L’Amministrazione si è limitata ad affermare in modo apodittico la carenza di organico, senza evidenziare le ragioni di eccezionalità che sole avrebbero potuto giustificare il dissenso.
Il Tribunale ricostruisce l’orientamento del Consiglio di Stato: l’istituto ha carattere temporaneo e si iscrive nella tutela costituzionale e sovranazionale della genitorialità (Cons. Stato n. 961/2020; Cons. Stato n. 3844/2024). Le esigenze organizzative possono fondare il diniego anche se non riferite al singolo lavoratore, purché siano oggettivamente non comuni e connotate da evidente rilevanza.
Il Collegio chiarisce che la soglia del 40% di scopertura elaborata dalla giurisprudenza (Cons. Stato n. 961/2020; Cons. Stato n. 8180/2020) è una mera indicazione di massima e non un criterio automatico. Nel computo andava inclusa l’unità di pari qualifica operante in posizione di comando presso la stessa sede, con la quale la scopertura effettiva non supera la soglia.
Rileva inoltre che l’art. 45, comma 31-bis, del d.lgs. n. 95/2017, contenuto in una fonte dedicata ai soli ruoli delle Forze di polizia, non si applica ai Vigili del Fuoco: l’Amministrazione avrebbe dovuto motivare il dissenso in modo rigoroso, ancorandolo a specifiche ragioni di eccezionalità. Né il diniego può fondarsi sul confronto tra la scopertura della sede di provenienza e quella di destinazione, condizione non prevista dalla norma.
La sede di Isernia ha comunque dimostrato di poter fronteggiare il trasferimento mediante riorganizzazione del servizio. Il diniego è quindi annullato, con compensazione delle spese e salvezza della facoltà di riesame in caso di successivo aggravamento.
Nota della Redazione
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