Schede valutative militari: sindacato solo su abnormità della valutazione (TAR Molise n. 134 del 30.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
I giudizi formulati dai superiori gerarchici nelle schede valutative dei militari costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e si risolvono in un’analitica valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare. Le censure che investono il merito di tali valutazioni sono inammissibili, salvo il limite dell’abnormità della valutazione, sub specie di arbitrarietà, irrazionalità manifesta o travisamento dei fatti, che spetta al ricorrente dimostrare con elementi oggettivi. Il documento redatto in conformità ai modelli e ai parametri fissati dal regolamento attuativo è adeguatamente motivato, senza che residui spazio per il richiamo al paradigma generale dell’art. 3 l. n. 241/1990. La motivazione del giudizio finale risiede nei singoli giudizi parziali espressi per ciascuna voce, e le variazioni delle aggettivazioni adoperate non richiedono autonoma giustificazione, costituendo esse stesse la motivazione del giudizio complessivo.

Il Fatto

Un maresciallo della Guardia di Finanza impugnava davanti al TAR Molise la scheda di valutazione relativa al periodo 15 febbraio 2020 – 14 febbraio 2021, nella parte in cui, pur riconoscendogli il giudizio finale di “eccellente”, non gli attribuiva anche le espressioni di apprezzamento e lode. Il ricorrente contestava le valutazioni espresse in punto di qualità fisiche, morali e di carattere, psicofisiche e professionali, dolendosi altresì delle modalità di compilazione della scheda.

Respinto il ricorso gerarchico, l’interessato adiva il giudice amministrativo e, nel corso del giudizio, dopo la produzione in causa delle note istruttorie del 14 aprile 2021, proponeva motivi aggiunti avverso le stesse, deducendo anche l’influenza esercitata dal pregresso procedimento disciplinare, poi annullato in sede giurisdizionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla disciplina della documentazione personale dei militari, contenuta nel Titolo VI del Libro IV del d.lgs. n. 66/2010 e nel regolamento attuativo di cui al d.P.R. n. 90/2010. Rileva in particolare l’art. 1022, comma 2, c.m., secondo cui gli obblighi di partecipazione procedimentale e di motivazione sono assolti secondo le modalità previste nel titolo, e l’art. 1028 c.m., che demanda al regolamento la determinazione dei modelli e degli elementi di compilazione.

Ne deriva che il documento redatto in conformità ai parametri normativamente predeterminati è, già per ciò solo, adeguatamente motivato: nessuno spazio residua per il richiamo all’art. 3 l. n. 241/1990. Il Tribunale richiama quindi l’orientamento del Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2025, n. 1243, oltre a Sez. I n. 742 del 2024, Sez. IV n. 3799 del 2021 e Sez. I n. 1703 del 2021, e la giurisprudenza di merito (TAR Liguria, Sez. I, 27 ottobre 2022, n. 910).

Il giudizio finale trae la propria genesi dai singoli giudizi parziali e va ritenuto congruo quando sia in rapporto di armonia con essi. La scheda non deve riportare un elenco analitico di fatti, ma raccogliere un giudizio sintetico sulle caratteristiche riscontrate nel periodo considerato, potendo il giudizio complessivo essere anche estremamente sintetico.

Applicando tali principi, il Collegio rileva che nel caso di specie la discrezionalità è ancor più spiccata, venendo in contestazione la mancata attribuzione, nell’ambito di una valutazione comunque eccellente, delle più alte espressioni di apprezzamento e lode. Una censura siffatta non può trovare accoglimento in assenza di un’allegazione circostanziata circa un profilo di abnormità o di irragionevolezza macroscopicamente evidente. Le doglianze del ricorrente, tutte opinabili alla luce dell’amplissima discrezionalità, non sono suffragate da adeguati indici di oggettiva abnormità.

Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale osserva che i superiori avevano adoperato gli argomenti contestati non per infliggere un rimprovero, ma per suffragare il riconoscimento del valore eccellente. La censura sull’influenza del procedimento disciplinare poggia su una mera illazione e resta sfornita di prova. Ricorso e motivi aggiunti sono pertanto respinti, con compensazione integrale delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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