La riedizione del potere dopo l’annullamento non richiede una nuova valutazione di tutte le candidature (TAR Lazio n. 14480 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito dell’annullamento giurisdizionale di una delibera di assegnazione di un posto di funzione, l’organo di autogoverno è tenuto a ripetere l’intera procedura, non essendo sufficiente una mera rivalutazione della posizione del ricorrente. Il vizio che ha inficiato l’atto annullato, ove consista nell’omissione della proposta della commissione, può essere emendato solo attraverso la corretta formulazione di tale proposta, che costituisce la base motivazionale della decisione di attribuzione del punteggio discrezionale. L’organo di autogoverno non ha l’obbligo di raffrontare analiticamente tutti i curricula degli aspiranti, ben potendo circoscrivere la comparazione a una rosa di candidati individuati secondo criteri ragionevoli, quali l’anzianità di ruolo e l’esperienza maturata nel settore del posto da assegnare. Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni comparative si arresta in assenza di illogicità, irragionevolezze patenti o travisamenti di fatto.
Il Fatto
Un magistrato della Corte dei conti impugnava le delibere del Consiglio di presidenza del 15 e 16 maggio 2025, con le quali due consiglieri erano stati assegnati a posti di funzione di consigliere delegato presso uffici della Sezione centrale del controllo di legittimità. Tali delibere erano state adottate in seguito all’annullamento, disposto dal TAR Lazio con sentenza del 7 febbraio 2025, delle precedenti delibere del 10 gennaio 2024, per il vizio dello scrutinio segreto nell’attribuzione del punteggio discrezionale. Il ricorrente agiva anche per l’ottemperanza alla sentenza di annullamento e per la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora e al risarcimento del danno. Il Tribunale disponeva il mutamento del rito, qualificando la domanda come volta all’annullamento delle nuove delibere e non all’esecuzione della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima la scelta del Consiglio di presidenza di procedere all’integrale riedizione della procedura di assegnazione dei posti di funzione. L’effetto demolitorio della sentenza di annullamento non era limitato ai singoli provvedimenti di designazione, ma coinvolgeva il modus procedendi dell’organo di autogoverno: essendo stato censurato lo svolgimento della procedura come una sorta di atto collettivo, privo di una proposta della commissione, il vizio poteva essere emendato solo ripetendo l’intera procedura con la corretta formulazione della proposta stessa.
Quanto alla circostanza che le commissioni avessero ristretto la comparazione a soli tre candidati ritenuti più idonei, il Collegio ha osservato che non sussiste alcun obbligo di raffrontare analiticamente tutti i curricula degli aspiranti. Nell’ambito della propria discrezionalità, l’organo di autogoverno può individuare un criterio ragionevole di selezione, quale l’anzianità di ruolo assoluta e nel settore del posto da assegnare, che accelera i tempi della decisione senza svalutare il criterio dell’anzianità, che mantiene una evidente preminenza. Tale scelta non è irragionevole, considerato che l’anzianità di servizio è uno dei parametri rilevanti ai fini dell’assegnazione del posto di funzione.
La Corte ha poi scrutinato la legittimità dell’attribuzione del punteggio discrezionale, basato su elementi previsti dall’art. 6, comma 1, lett. c) del t.u. nomine. La valorizzazione dell’esperienza maturata in funzioni di controllo, piuttosto che di quelle requirenti, è coerente con la natura semidirettiva dell’incarico da conferire. Il giudice amministrativo non è chiamato a rinnovare il giudizio formulato dall’organo di autogoverno, ma unicamente a verificarne la conformità ai parametri normativi: in assenza di illogicità, irragionevolezze patenti o travisamenti di fatto, il sindacato si deve arrestare.
Infine, il Collegio ha giudicato infondate le domande di condanna alla penalità di mora e al risarcimento del danno. L’amministrazione aveva tempestivamente eseguito la sentenza riesercitando il potere e adottando nuovi provvedimenti, sicché difettava il presupposto dell’inottemperanza; in assenza di un atto illegittimo, non era configurabile il danno ingiusto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.