Carta docente al precario: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 3743 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza può essere proposto per conseguire l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, Sezione Lavoro, che abbia accertato il diritto del docente precario al beneficio economico della Carta elettronica del docente di cui alla legge n. 107/2015. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, l’inadempimento dell’Amministrazione ne giustifica la condanna a dare completa esecuzione al titolo, per la sola sorte capitale, entro un termine assegnato dal giudice. Persistendo l’inerzia, va nominato un Commissario ad acta, individuato in un dirigente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, senza liquidazione di compenso.
Il Fatto
Il ricorrente, docente precario, ha ottenuto dal Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, la sentenza che accerta il suo diritto al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, del valore annuo di euro 500, per le annualità lavorate, con esclusione di quella prescritta, e ordina al Ministero di assegnare la carta per gli anni scolastici riconosciuti.
Il titolo, notificato in data 07.05.2024, è rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria del Tribunale in data 17.02.2025, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’integrale esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 114 cod. proc. amm., che disciplina il ricorso per l’ottemperanza al giudicato. La pretesa azionata dal ricorrente risulta adeguatamente documentata e il titolo esecutivo è assistito dal giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice del lavoro.
L’inadempimento dell’Amministrazione emerge in modo inequivocabile: a fronte dell’allegazione di parte, il Ministero non ha contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo. La difesa erariale si è costituita formalmente, senza prospettare alcun fatto estintivo o impeditivo.
Ricorrono dunque i presupposti per l’ottemperanza. Il Tribunale condanna l’Amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Lodi, per la sola sorte capitale, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione.
Decorso inutilmente tale termine, provvederà, entro i successivi sessanta giorni, un Commissario ad acta, sin d’ora nominato nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato, con possibilità di avvalersi della struttura organizzativa regionale. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.
Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., nell’importo di mille euro per compensi, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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