Sei scatti stipendiali nel TFS esclusi per gli appartenenti alle Forze Armate (TAR Piemonte n. 814 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali nella determinazione del trattamento di fine servizio, disciplinato dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, opera esclusivamente nei confronti del personale delle forze di polizia, anche ad ordinamento militare, e non si estende agli appartenenti alle Forze Armate. L’art. 16 della legge n. 121/1981, cui rinvia la disciplina richiamata, perimetra la nozione di forze di polizia con esclusione delle Forze Armate, che tali non sono. L’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 non innova il regime previgente, ma ne conferma la perdurante vigenza per le sole forze di polizia ad ordinamento militare, senza estenderlo a tutte le Forze Armate. Ne consegue il rigetto della domanda di ricalcolo del trattamento di fine servizio proposta da un appartenente alle Forze Armate.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente all’Aeronautica Militare, collocato a riposo su domanda dopo il compimento dei cinquantacinque anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi, ha chiesto l’accertamento della spettanza del beneficio dei sei scatti stipendiali nella determinazione del trattamento di fine servizio.
La pretesa si fonda sull’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 e sull’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. Il ricorrente ha impugnato il diniego opposto dall’amministrazione sulla propria istanza, deducendo la violazione della disciplina richiamata, e ha chiesto la condanna alla rideterminazione delle somme spettanti. L’INPS si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza della pretesa. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza di smaltimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dall’orientamento più recente del giudice d’appello, richiamando la sentenza n. 2532/2026 del Consiglio di Stato, secondo cui l’ambito applicativo dell’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 non comprende i soggetti appartenenti alle Forze Armate.
La ricostruzione poggia sulla sentenza n. 2762/2023 dello stesso Giudice di appello, secondo cui l’art. 16 della legge n. 121/1981, cui rinvia la disciplina del 1987, delimita la nozione di forze di polizia senza distinguere tra ordinamento civile e ordinamento militare, ma con esclusione delle Forze Armate. Il Codice dell’ordinamento militare, si osserva, non ha innovato il regime di calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia e non lo ha esteso a tutte le Forze Armate per la sola collocazione sistematica della disposizione.
Il Collegio richiama altresì la sentenza n. 2831/2023 della Seconda Sezione del Consiglio di Stato, resa nei confronti di un appartenente alla Guardia di Finanza, che individua nell’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 la conferma della vigenza del beneficio per le forze di polizia ad ordinamento militare. Nella medesima direzione è citata la pronuncia CGARS n. 1329/2022, che ha escluso il beneficio per gli appartenenti alla Marina militare, in quanto Forza Armata non compresa tra le forze di polizia ad ordinamento militare.
Da tali coordinate il Tribunale ricava la delimitazione dell’alveo applicativo della norma: il beneficio involge le sole forze di polizia, anche ad ordinamento militare, ma non le Forze Armate. Assume quindi carattere dirimente l’appartenenza del ricorrente alle Forze Armate, categoria non ricompresa nell’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987. Il ricorso è pertanto respinto.
Le spese di lite sono compensate, in considerazione del consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale intervenuto solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
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