Ammonimento per violenza domestica misura preventiva svincolata dal reato (TAR Piemonte n. 818 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento per violenza domestica previsto dall’art. 3, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. in l. 15 ottobre 2013, n. 119, è provvedimento amministrativo di natura preventiva e anticipatoria, fondato su una valutazione di tipo probabilistico circa la reiterazione e l’aggravamento di condotte di violenza. Esso non presuppone la qualificazione penale dei fatti né è vincolato all’esito del procedimento penale, sicché l’archiviazione non ne determina l’illegittimità. Nel procedimento il Questore non è tenuto alla confutazione analitica delle memorie difensive, essendo sufficiente una motivazione che dia conto della loro valutazione. La facoltà di partecipare ai percorsi di recupero di cui ai commi 5-bis e 5-ter non si converte in obbligo e la sua previsione non vizia il provvedimento.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava davanti al TAR Piemonte il provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Torino per violenza domestica, notificato il 30 aprile 2025, insieme al relativo verbale di esecuzione e al diniego di accesso agli atti del procedimento. Chiedeva inoltre, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amministrativo, l’accertamento del diritto di accesso a tutti i documenti e la condanna dell’Amministrazione all’esibizione e al rilascio di copia.
Il provvedimento scaturiva da condotte aggressive e moleste denunciate dalla persona con cui il ricorrente aveva avuto una relazione sentimentale. Con motivi aggiunti il ricorrente censurava anche la trasmissione della notizia di reato alla Procura. Nelle more, con ordinanza collegiale, il Tribunale aveva accolto la domanda di accesso, in ragione dell’archiviazione del procedimento penale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce la natura dell’ammonimento: si tratta di misura volta a dissuadere condotte idonee a creare un clima di sopraffazione e potenziale violenza. Esso è atto a carattere preventivo, basato su una valutazione probabilistica del pericolo di reiterazione, che esige una motivazione puntuale.
Nel caso concreto il Collegio ritiene i fatti addebitati di particolare violenza e non riducibili a mera lite familiare, valorizzando la meccanica degli episodi, l’abuso di alcool e la gelosia descritti e non smentiti. Rileva che i fatti possono essere apprezzati indipendentemente dalla loro qualificazione penale.
Il punto centrale è il rapporto con l’esito del procedimento penale: l’archiviazione, secondo il TAR, non incide sulla legittimità dell’atto amministrativo. Se la sanzione penale colpisce illeciti accertati nel passato, l’ammonimento ha finalità preventive e guarda a pericoli futuri, come dimostrato dalla necessità di stemperarli.
Quanto alle memorie difensive ex art. 10, l. n. 241 del 1990, il Collegio osserva che il dovere di esaminarle non comporta la confutazione analitica delle allegazioni, essendo sufficiente una motivazione che ne dia conto. Nel caso, l’intervento della polizia e i filmati depositati dallo stesso ricorrente rendono credibile la ricostruzione dell’Amministrazione.
Sulla censura relativa ai percorsi di recupero dei commi 5-bis e 5-ter dell’art. 3, d.l. 93 del 2013, il Tribunale esclude la violazione di legge: l’invito a partecipare non trasforma in vincolo la facoltà prevista dalla norma. Il motivo aggiunto resta assorbito. Il ricorso è così respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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