Decadenza dal finanziamento scolastico e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Lombardia n. 2365 del 04.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il riparto di giurisdizione in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche segue il criterio della natura della situazione soggettiva azionata. Quando la controversia attiene alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo per asserito inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, anche se il provvedimento sia formalmente intitolato revoca, decadenza o risoluzione, non essendo implicato l’esercizio del potere amministrativo ma il diritto soggettivo dell’amministrazione al recupero e quello speculare del beneficiario a trattenere l’importo. La giurisdizione del giudice amministrativo resta configurabile solo ove il provvedimento sia annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, e non per inadempienze del beneficiario.

Il Fatto

Con d.m. 5 agosto 2015 n. 548, adottato in attuazione dell’art. 18, comma 8-ter, d.l. n. 69/2013 e della delibera CIPE del 30.06.2014, il Ministero dell’Istruzione ammetteva un comune al finanziamento di € 112.729,00 per la manutenzione straordinaria di un istituto scolastico. L’erogazione era subordinata all’affidamento dei lavori entro il 31.12.2015, termine prorogato al 29.02.2016.

Il comune affidava le lavorazioni, ultimava gli interventi nel settembre 2016 e trasmetteva la rendicontazione. Dopo l’avvio di due procedimenti, il Ministero comunicava la decadenza dal finanziamento, motivandola con l’omessa trasmissione degli atti di rendicontazione e con il frazionamento artificioso degli affidamenti, in violazione dell’art. 29 d.lgs. n. 163/2006. Il comune impugnava l’atto davanti al TAR, deducendo incompetenza, violazione dei termini dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990 e travisamento dei presupposti in ordine ai poteri derogatori esercitati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva d’ufficio, all’udienza, un profilo di difetto di giurisdizione e su questo concentra la decisione. Il criterio applicabile è quello fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, richiamato da una giurisprudenza consolidata che il TAR cita espressamente (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 6 del 2014; Cons. Stato, Sez. V, n. 11311 del 2023; Cons. Stato, Sez. VI, n. 2849 del 2023; Cass. civ. Sez. Un. n. 1946 del 2024).

Da tale orientamento discende che la controversia sulla erogazione o ripetizione del contributo, fondata sull’inadempimento del beneficiario, appartiene al giudice ordinario. La qualificazione formale dell’atto come decadenza non sposta il riparto: non viene in rilievo l’esercizio del potere amministrativo, ma il diritto soggettivo dell’amministrazione al recupero dell’importo e il corrispondente diritto del beneficiario a trattenerlo.

Il giudice amministrativo conserva giurisdizione solo quando il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse. Nel caso concreto, invece, la decadenza concerne inadempimenti del comune nella fase esecutiva: l’omessa rendicontazione e la difformità della procedura di affidamento rispetto alla normativa sui contratti pubblici.

Ne deriva che il comune vanta un diritto soggettivo alla conservazione degli importi riconosciuti, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, davanti al quale la lite può essere riproposta ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Trattandosi di controversia tra due pubbliche amministrazioni, il Collegio dispone la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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