Assegno di benemerenza ai perseguitati razziali: cittadinanza italiana e prova dello status (Corte dei Conti Sez. II App. n. 114 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di assegno di benemerenza ai perseguitati politici e razziali, il diritto al beneficio presuppone, normativamente e in via pregiudiziale, il possesso della cittadinanza italiana nel periodo delle persecuzioni razziali (1938-1945). Ai fini dell’accertamento dello status deve aversi riguardo alla legge vigente all’epoca dei fatti, in applicazione del principio tempus regit actum: l’art. 1 della legge n. 555/1912, allora in vigore, attribuiva la cittadinanza per nascita al figlio di padre cittadino, non rilevando la cittadinanza materna né il luogo di nascita. L’illegittimità costituzionale di tale norma, dichiarata con la sentenza della Corte costituzionale n. 30/1983, spiega effetti retroattivi solo a far data dal 1° gennaio 1948. Gli atti dello stato civile fanno piena prova, fino a querela di falso, ai sensi dell’art. 451 cod. civ., e le eventuali discordanze con altri documenti, quale la carta d’identità, sono riservate alla cognizione del giudice ordinario.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto alla competente Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici e razziali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l’assegno di benemerenza previsto dall’art. 3 della legge n. 932/1980. La Commissione aveva respinto la domanda con provvedimento del 19 luglio 2016, rilevando il difetto del requisito della cittadinanza italiana all’epoca delle persecuzioni razziali.

Avverso quel provvedimento il ricorrente aveva proposto ricorso dinanzi alla Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, che lo aveva dichiarato inammissibile ex art. 153, lett. b), cod. giust. cont., sul presupposto che la Commissione non si fosse pronunciata sulla sussistenza degli atti persecutori. Di qui l’appello, nel quale si contestava sia la declaratoria di inammissibilità sia la valutazione degli atti di causa in ordine allo status di cittadino italiano.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello ha ritenuto fondato il primo motivo di gravame. L’istanza amministrativa risulta ritualmente presentata dall’interessato alla Commissione competente ed è stata respinta con un provvedimento che è stato impugnato dinanzi al giudice di primo grado. Il ricorso è pertanto ammissibile ai sensi dell’art. 153, lett. b), cod. giust. cont., non rilevando il motivo per cui la Commissione abbia respinto la domanda, trattandosi di questione attinente al merito.

Nel merito, il secondo motivo è stato respinto. La questione rilevante non attiene alla data in cui l’appellante è divenuto cittadino italiano, ma al possesso di tale status nel periodo delle persecuzioni razziali, unico arco temporale individuato dal legislatore per il riconoscimento della provvidenza. In assenza di documentazione ufficiale che attesti espressamente la sussistenza dello status in quel periodo, occorre fare riferimento alla legge vigente all’epoca dei fatti.

L’art. 1 della legge n. 555/1912, ancora in vigore al momento della nascita dell’appellante, prevedeva che la cittadinanza del padre si trasmettesse automaticamente al figlio. Ne conseguiva che l’appellante doveva considerarsi cittadino greco per nascita. La sentenza della Corte costituzionale n. 30/1983, che ha dichiarato illegittima tale disposizione, ha ancorato i propri effetti retroattivi al 1° gennaio 1948, con la conseguenza che possono considerarsi cittadini italiani solo i nati da madre italiana da quella data in poi, come confermato dalle Sezioni Unite n. 4466/2009.

Il Collegio ha poi valorizzato l’atto integrale di nascita rilasciato dal Comune di Milano, dal quale risulta che l’appellante, nel 1964, ha espresso la volontà di conservare la cittadinanza greca, che già possedeva, e non di richiederla per la prima volta. A fronte di tale risultanza, la carta d’identità attestante “nazionalità italiana” non assume rilievo dirimente, poiché non dimostra il possesso della cittadinanza italiana nel periodo delle persecuzioni. L’eventuale discordanza tra i documenti è riservata alla cognizione del giudice ordinario, competente in via esclusiva per le questioni concernenti lo stato e la capacità delle persone ai sensi dell’art. 14 cod. giust. cont.

La Corte ha pertanto riformato la sentenza impugnata, dichiarando ammissibile il ricorso di prime cure ma infondato nel merito per carenza di prova dello status di cittadino italiano all’epoca delle persecuzioni razziali, compensando le spese di entrambi i gradi per la parziale soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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