Il coerede può chiedere all’ABF la liquidazione della propria quota del conto (ABF Collegio di Milano n. 1763 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all’ABF il credito del de cuius caduto in successione, limitatamente alla propria quota, senza che l’intermediario possa eccepire la necessità del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento eseguito a mani del coerede ricorrente ha efficacia liberatoria anche verso i coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente. L’intermediario non può subordinare la liquidazione a una dichiarazione aggiuntiva, non prevista dalla legge, attestante l’assenza di contestazioni tra eredi: un onere documentale siffatto viola i principi di correttezza e buona fede. La richiesta di copia degli estratti conto ex art. 119, c. 4, TUB non equivale a un’opposizione alla liquidazione, che per legittimare un rifiuto deve essere esplicita, formale e diretta a paralizzare il pagamento.

Il Fatto

Tre coeredi di una defunta titolare di conto corrente hanno adito l’ABF chiedendo la condanna dell’intermediario alla liquidazione delle rispettive quote ereditarie del saldo. La titolare era deceduta senza testamento; le ricorrenti, unitamente ad altri tre soggetti, avevano accettato l’eredità con beneficio di inventario e presentato la dichiarazione di successione, dalla quale risultavano quote di 1/6, 1/6 e 1/3.

Nonostante la consegna della dichiarazione di successione e di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e dopo plurimi solleciti, la banca rifiutava la liquidazione, subordinandola alla produzione di un’ulteriore dichiarazione a firma autenticata attestante, tra l’altro, l’assenza di controversie tra gli eredi. Le ricorrenti chiedevano la liquidazione di complessivi 2/3 del saldo.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. La questione centrale riguarda la legittimità del rifiuto opposto alla richiesta di liquidazione pro quota delle somme giacenti sul conto, avanzata da tre dei sei coeredi legittimi. Sul punto esiste un orientamento consolidato, recepito dall’Arbitro: il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 27252/2018, nel solco dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 27417/2017, ha affermato la legittimazione del singolo coerede ad agire per la propria quota o per l’intero, senza necessità di litisconsorzio.

Il Collegio esamina i due argomenti dell’intermediario e li ritiene entrambi privi di pregio. Quanto alla dichiarazione aggiuntiva sull’assenza di contestazioni, essa costituisce un adempimento ulteriore non previsto da alcuna norma. Le ricorrenti avevano correttamente adempiuto agli obblighi di cui all’art. 48 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, producendo la dichiarazione di successione, idonea a provare qualità di eredi e quote, oltre alla dichiarazione sostitutiva. Imporre un onere documentale aggiuntivo si traduce in un ingiustificato ostacolo all’esercizio di un diritto e viola i principi di correttezza e buona fede (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 24360 del 2.10.2019).

Quanto al supposto dissidio, l’intermediario interpreta erroneamente le richieste documentali del legale degli altri coeredi come opposizione. La richiesta di copia degli estratti conto è una facoltà riconosciuta al successore dall’art. 119, c. 4, TUB e non implica di per sé dissenso alla liquidazione. Un’opposizione, per legittimare il rifiuto, deve essere esplicita, formale e diretta a paralizzare il pagamento: nel caso di specie non vi è stata alcuna opposizione, neppure in forma verbale.

La decisione del Collegio di Bologna n. 13023/2023, citata dall’intermediario, non è pertinente: in quella controversia il dissenso, seppur non scritto, non era contestato dai ricorrenti, mentre qui essi negano fermamente l’esistenza. In assenza di prova di un’opposizione formale e di una specifica clausola contrattuale che le attribuisca effetto impeditivo (cfr. Collegio di Torino, decisione n. 6356 del 22 giugno 2023), il rifiuto è illegittimo. L’intermediario va pertanto condannato a liquidare le quote spettanti, pari a 2/3 dell’intero, calcolate sul saldo attivo del conto, oltre al contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e al rimborso di € 20,00 alle ricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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