Clausola di contenimento e riserva del residuo inammissibili per incompetenza per valore (ABF Collegio di Bologna n. 1751 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi delle Disposizioni ABF (sez. I, § 4), la controversia avente ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro rientra nella cognizione dell’Arbitro a condizione che l’importo richiesto non superi euro 200.000. L’inammissibilità per incompetenza ratione valoris può essere superata solo se il ricorrente contiene la pretesa entro tale soglia e rinuncia espressamente a far valere altrove la maggior pretesa. La dichiarazione di riservarsi di agire in giudizio per l’importo eccedente non integra la clausola di contenimento, perché manifesta la volontà di agire per un valore superiore al limite. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, senza esame del merito.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato con l’intermediario un contratto di cessione dei crediti d’imposta ai sensi del D.L. 34/2020. La banca aveva rigettato il primo SAL nel settembre 2023 e, nel giugno 2024, aveva comunicato il recesso dal contratto. Il cliente ha addebitato all’intermediario la mancata motivazione del rigetto, il ritardo nella gestione della pratica e la violazione dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto.
L’intermediario ha eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso per superamento del limite di competenza per valore dell’ABF, oltre all’incompetenza ratione materiae per la pretesa di interpretare normativa fiscale. Il ricorrente ha replicato di aver formulato la domanda “fino alla massima misura deliberabile dall’ABF”.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha affrontato in via preliminare l’eccezione di incompetenza per valore. Ha richiamato la regola delle Disposizioni (sez. I, § 4), secondo cui la controversia rientra nella cognizione dell’Arbitro solo se l’importo richiesto non supera euro 200.000.
Il Collegio ha poi richiamato il più recente orientamento arbitrale, cui ha dichiarato di aderire, secondo cui l’inammissibilità ratione valoris è superabile a condizione che il ricorrente limiti la pretesa entro la soglia e rinunci espressamente a far valere altrove la maggior pretesa. Ha citato, ex multis, Collegio di Milano n. 9625/25, Collegio di Bologna n. 211/25, Collegio di Milano n. 1622/25, Collegio di Torino n. 5604/25 e Collegio di Bologna n. 11461/2024.
Nel caso concreto, il ricorrente aveva chiesto la condanna dell’intermediario al pagamento di euro 304.315,76, oltre interessi e spese. Pur dichiarandosi consapevole che l’ABF può deliberare fino alla misura massima del proprio Regolamento, aveva formulato, anche in sede di repliche, riserva di agire in giudizio per il residuo.
Per il Collegio, tale riserva dimostra la volontà di agire per un importo superiore al limite di competenza. La dichiarazione di riservarsi l’azione per l’eccedenza non può essere qualificata come clausola di contenimento. Il ricorso è pertanto inammissibile per incompetenza per valore, con assorbimento di ogni altra questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.