Nullità della commissione di massimo scoperto per indeterminatezza non sanata dall’adeguamento ex l. n. 2/2009 (Cass. civ. Sez. 1 n. 9569 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La successione nel diritto controverso non determina una questione di legittimazione attiva, ma una questione di merito, attinente alla titolarità del diritto, da esaminare con la decisione sulla fondatezza della domanda; l’accertamento del contenuto del contratto di cessione costituisce accertamento di fatto, sottratto al sindacato di legittimità. La violazione dell’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione, è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata, non quando sia oggetto di censura la valutazione delle prove svolta dal giudice. L’art. 2-bis l. n. 2/2009, che ha riformato la disciplina delle commissioni di massimo scoperto, è estraneo a ogni sanatoria della nullità da cui fossero affette le clausole relative alla commissione di massimo scoperto pattuite in epoca anteriore alla sua entrata in vigore; la nullità per indeterminatezza dell’oggetto ex art. 1346 c.c. di tali clausole, recanti solo il valore percentuale senza specificazione del meccanismo di funzionamento, non è pertanto esclusa dall’adeguamento dei contratti alla nuova normativa.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, definendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da due società e da due persone fisiche, revocava il provvedimento monitorio e condannava le opponenti al pagamento di varie somme in favore della banca creditrice. La Corte di appello di Roma respingeva il gravame; avverso tale sentenza le parti soccombenti proponevano ricorso per cassazione, cui resisteva la società cessionaria del credito. Con il primo motivo i ricorrenti contestavano la titolarità del credito in capo alla cessionaria, deducendo che la cessione non comprendeva il credito per cui è causa; con il secondo motivo lamentavano la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto per indeterminatezza dell’oggetto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo. Ha preliminarmente chiarito che la successione nel diritto controverso non solleva una questione di legittimazione, ma di merito, attinente alla titolarità del diritto. Sul punto, la Corte territoriale aveva adottato una doppia ratio decidendi: da un lato, l’accertamento di fatto circa la riconducibilità del credito alla cessione, sottratto al sindacato di legittimità; dall’altro, la mancata tempestiva e specifica contestazione della titolarità. La censura sulla seconda ratio è stata dichiarata inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’accertamento di fatto, ormai definitivo, è idoneo da solo a sorreggere la decisione.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte di appello aveva dichiarato inammissibile il motivo di appello relativo alla nullità della commissione di massimo scoperto, ritenendo che la censura non fosse specifica e che l’adeguamento alla disciplina di cui alla l. n. 2/2009 escludesse la nullità per il periodo pregresso. La Corte di legittimità, avendo accesso all’atto di appello trattandosi di error in procedendo, ha rilevato che i ricorrenti avevano invece specificamente lamentato che il Tribunale avesse omesso di considerare la nullità della clausola per indeterminatezza dell’oggetto, in quanto recante solo il valore percentuale senza specificazione del meccanismo di funzionamento.
Quanto alla l. n. 2/2009, la Corte ha precisato che la disciplina transitoria dell’adeguamento dei contratti è estranea a ogni effetto sanante della nullità delle clausole di commissione di massimo scoperto stipulate prima dell’entrata in vigore della nuova normativa.
Nota della Redazione
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