Danno non patrimoniale da segnalazione CRIF provato per presunzioni e liquidato equitativamente (ABF Collegio di Milano n. 1762 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di segnalazione illegittima in un sistema di informazioni creditizie, il danno non patrimoniale non è in re ipsa, ma la sua sussistenza può essere provata dal ricorrente anche mediante presunzioni semplici e nozioni di comune esperienza. Accertata l’ingiustificatezza della segnalazione, il Collegio può procedere alla liquidazione equitativa del pregiudizio ai sensi dell’art. 1226 c.c., ma resta onere della parte indicare idonei elementi di valutazione. Il ricorso all’ABF è ammissibile quando sia proposto entro dodici mesi dal fallimento del tentativo di mediazione, indipendentemente dalla data del reclamo.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto nel 2009 una carta di credito rateale con limite di utilizzo di 800 euro. Dopo una diffida di pagamento del novembre 2015 e un acconto versato, aderiva a un piano di rientro e nel maggio 2016 estingueva anticipatamente il debito, ricevendo dall’intermediario una lettera di addebito con saldo a zero.
Nel 2023 e nel 2024 alcune richieste di carta di credito e di finanziamento venivano rifiutate. Da un report CRIF del maggio 2024 emergeva la permanenza di una segnalazione di blocco cautelativo risalente al rapporto estinto. La ricorrente esperiva la mediazione, conclusa con esito negativo nell’ottobre 2024, e chiedeva quindi all’Arbitro il risarcimento del danno morale e di immagine quantificato in 8.000 euro, oltre alle spese vive.
La motivazione del Collegio
L’intermediario eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine di dodici mesi dal reclamo. Il Collegio osserva che le Disposizioni ABF, Sez. I, § 4, consentono il ricorso in caso di fallimento della procedura conciliativa, con decorrenza del termine dal momento di tale fallimento. Poiché la mediazione si era chiusa negativamente il 07.10.2024 e il ricorso era stato depositato l’11.09.2025, l’eccezione preliminare è superata e il ricorso è ammissibile.
Nel merito, il Collegio rileva la contraddizione tra la tesi della ricorrente, che collocava la segnalazione dal 2016, e la documentazione prodotta, che circoscrive il blocco cautelativo al periodo maggio 2022 – aprile 2024. Le lettere di diffida del 2015 e il rendiconto con pagamento e azzeramento del debito nel 2016 confermano però l’estinzione della posizione. Il riscontro al reclamo del giugno 2024 attesta la regolarizzazione e l’aggiornamento della banca dati.
Quanto ai rifiuti dei finanziamenti, il Collegio ne ridimensiona la portata probatoria: alcuni dinieghi hanno motivazione generica e non sono direttamente riferibili alla segnalazione, mentre quello del luglio 2024 richiama anche modelli di credit scoring e ulteriori profili reddituali e familiari. Le spese vive risultano documentate solo per l’importo di 41,50 euro.
Il Collegio richiama il Collegio di Coordinamento, decisione n. 1642/2019, secondo cui il danno non patrimoniale da segnalazione illegittima va provato, anche per presunzioni semplici, e può essere liquidato equitativamente. Ritenuta ingiustificata la segnalazione, accoglie parzialmente il ricorso e liquida il danno in via equitativa ex art. 1226 c.c. in 1.000 euro, oltre al rimborso di 20 euro e al contributo di 200 euro a favore della Banca d’Italia.
Nota della Redazione
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