Assegno di cura, legittimi i criteri regionali di priorità a risorse limitate (TAR Puglia n. 315 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di risorse pubbliche limitate, la Regione non può esimersi dall’individuare criteri di priorità tra i richiedenti l’ammissione all’assegno di cura. Tali criteri non alterano la finalità del beneficio, perché si innestano su una valutazione sanitaria di gravissima non autosufficienza già effettuata e comune a tutti gli aspiranti, e mirano soltanto a selezionare i soggetti maggiormente bisognosi. La graduatoria non può essere costruita sulla maggiore o minore gravità della non autosufficienza, perché ciò contrasterebbe con l’art. 3, comma 2, D.M. 26 settembre 2016, che considera parimenti non autosufficienti gravissimi tutti i soggetti rientranti negli indici ivi individuati. I criteri regionali non sono perciò irragionevoli, discriminatori né ingiustamente afflittivi, e la relativa controversia appartiene alla giurisdizione amministrativa.
Il Fatto
I ricorrenti, genitori esercenti la potestà su un figlio minore affetto da cecìtà parziale e sindrome di West con grave ritardo psicomotorio, avevano presentato domanda di ammissione all’assegno di cura. L’amministrazione aveva definito l’istanza in termini di non finanziabilità, applicando i criteri di priorità individuati a livello regionale, pur in presenza di una condizione di gravissima non autosufficienza accertata in capo al minore.
I ricorrenti hanno quindi impugnato la deliberazione del Direttore Generale della ASL e la comunicazione regionale di ammissione al beneficio senza finanziamento. Sostenevano, in sintesi, che l’unico criterio di ammissione non potesse che essere la gravissima non autosufficienza e che ogni ulteriore parametro fosse illegittimo. La ASL eccepiva il difetto di giurisdizione, la tardività e l’inammissibilità del ricorso; la Regione chiedeva il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione e la respinge. I provvedimenti gravati afferiscono all’esercizio di un potere discrezionale della pubblica amministrazione, consistente nell’individuazione e applicazione dei criteri di ammissione a un beneficio assistenziale. La posizione del privato è quindi di interesse legittimo, poiché il beneficio si consegue solo attraverso l’attività di intermediazione amministrativa. Il riparto segue l’art. 103 della Costituzione e la giurisdizione amministrativa in materia di assegno di cura è già stata affermata da questa Sezione.
Sulle residue eccezioni preliminari il Tribunale ritiene di poter prescindere applicando il criterio della ragione più liquida, che risiede nell’infondatezza del ricorso nel merito.
Nel merito il gravame è privo di fondamento. A fronte di risorse limitate, la Regione non poteva esimersi dall’individuare criteri di priorità. I parametri adottati — condizione lavorativa dei componenti il nucleo familiare, fragilità sociale del nucleo, fruizione di altre prestazioni sociali agevolate o socio-assistenziali, fruizione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie domiciliari — non alterano la finalità del beneficio. Essi operano, infatti, su una base uguale per tutti, costituita dalla valutazione sanitaria di gravissima non autosufficienza, e servono a individuare i soggetti che si palesano maggiormente bisognosi dell’assegno.
Il Collegio esclude che la graduatoria potesse fondarsi sulla maggiore o minore gravità della non autosufficienza: una tale opzione si porrebbe in contraddizione con l’art. 3, comma 2, D.M. 26 settembre 2016, che considera parimenti non autosufficienti gravissimi tutti i soggetti rientranti negli indici ivi individuati. Né la parte ricorrente contesta la limitatezza delle risorse disponibili o la ragionevolezza di tale limitazione.
Il Tribunale richiama il proprio orientamento (TAR Lecce n. 905 dell’11 agosto 2020, n. 822 del 28 maggio 2021) e la conferma di Consiglio di Stato n. 2728 del 12 aprile 2022, che ha ritenuto i criteri non irragionevoli, non discriminatori e non ingiustamente afflittivi. Le censure sono quindi infondate e il ricorso è respinto. Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie e della delicatezza degli interessi sottesi.
Nota della Redazione
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