Rinuncia al ricorso e spese: compensazione non automatica ex art. 84 c.p.a. (TAR Calabria n. 327 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata e depositata, determina l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., sempre che le parti interessate alla prosecuzione non si oppongano. Quanto alle spese, l’art. 84, comma 2, cod. proc. amm. pone a carico del rinunciante il pagamento delle spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle. La compensazione costituisce dunque evenienza eccezionale e non automatica: presuppone circostanze concrete e verificabili, non la sola dichiarazione della parte circa le ragioni della rinuncia. In difetto di tali ragioni, opera la generale regola della soccombenza, con liquidazione delle spese in favore delle parti resistenti e controinteressate che abbiano resistito.

Il Fatto

L’Università della Calabria indiceva una procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti all’interno del campus, suddivisa in due lotti e da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Al lotto 1 partecipavano due società; all’esito della valutazione delle offerte la stazione concedente aggiudicava la concessione alla controinteressata.

La seconda graduata impugnava la determina di aggiudicazione, chiedendone la sospensione cautelare e deducendo tre motivi di non conformità dell’offerta alla lex specialis, con particolare riferimento al contenuto dell’offerta economica e alle prescrizioni del capitolato speciale. L’istanza cautelare veniva rigettata e il provvedimento confermato in appello. Prima dell’udienza di merito la ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione integrale delle spese; le altre parti non si opponevano alla rinuncia, ma insistevano per la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il collegio prende atto della dichiarazione di rinuncia, ritualmente notificata alle parti e depositata, e ne trae la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 84, commi 1 e 3, e 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Nessuna delle parti interessate alla prosecuzione si è opposta, sicché il processo si estingue.

La questione si sposta sul regolamento delle spese. Il giudice richiama l’art. 84, comma 2, cod. proc. amm., secondo cui il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle. La norma delinea quindi un criterio di soccombenza come regola e una compensazione come deroga, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice.

La ricorrente aveva invocato, a sostegno della compensazione, la perdurante crisi economica del settore, la chiusura dei principali enti presso cui operava, la non manifesta infondatezza dei motivi, il comportamento processuale delle controparti e la compensazione già disposta in sede cautelare. Il collegio non ravvisa in tali circostanze valide ragioni per derogare alla regola della soccombenza.

Le spese seguono pertanto la generale regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell’Università resistente e della controinteressata, in misura eguale per ciascuna, oltre accessori di legge. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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