Inottemperanza del giudicato sull’assegno di cura e nomina del commissario ad acta (TAR Campania n. 295 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che ha annullato la graduazione dei beneficiari dell’assegno di cura fondata sull’eleggibilità alle cure domiciliari, l’inerzia dell’Ambito territoriale nel riesercizio del potere impone l’ordine di riesame dell’istanza entro un termine perentorio. La retta esecuzione degli adempimenti di competenza regionale e il difetto di legittimazione passiva dell’ASL, mai evocata nel giudizio a quo, escludono la loro soccombenza. All’inutile decorso del termine consegue la nomina del commissario ad acta e l’applicazione delle penalità di mora ex art. 114, comma 4, cod. proc. amm., non manifestamente inique. La domanda risarcitoria resta non trattabile finché il potere non sia stato riesercitato.
Il Fatto
I ricorrenti, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore, avevano ottenuto dal TAR l’accoglimento del gravame avverso gli atti che avevano escluso il carattere di priorità dell’istanza di assegno di cura, per asserita insussistenza dei requisiti di inserimento in A.D.I. Con la sentenza n. 2981 del 7 maggio 2024 la Sezione annullava i provvedimenti impugnati, salvi gli ulteriori atti in sede di riedizione del potere, respingendo la domanda risarcitoria.
Ritenendo che le Amministrazioni non avessero dato concreta esecuzione al giudicato, i ricorrenti propongono ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e l’applicazione delle penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica l’attuazione del giudicato distinguendo la posizione dei diversi soggetti evocati. Riconosce la retta esecuzione degli atti di competenza regionale, attuata mediante la modifica della disciplina regionale che richiamava l’eleggibilità alle cure domiciliari quale criterio di priorità. Rileva il difetto di legittimazione passiva della ASL resistente, mai evocata nel giudizio a quo e priva di competenza in materia di graduatoria e assegnazione del beneficio.
Il thema decidendum si concentra dunque sulla perdurante inerzia dell’Ambito territoriale, nella qualità di Comune capofila, cui spettava la rivalutazione dell’istanza alla luce delle statuizioni ottemperande. Da qui l’ordine di dare esecuzione integrale alla sentenza n. 2981 del 7 maggio 2024 entro sessanta giorni dalla comunicazione o notifica, riesaminando la domanda dei ricorrenti.
In caso di ulteriore inottemperanza il TAR nomina sin d’ora commissario ad acta il dirigente al vertice della direzione generale per le politiche sociali e socio-sanitarie della Regione Campania, con ulteriore termine di sessanta giorni. Accoglie anche la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, cod. proc. amm., fissando la somma di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo, misura ritenuta non manifestamente iniqua.
La domanda di risarcimento del danno, formulata per l’ipotesi di impossibilità di ottenere l’assegno, è dichiarata non suscettibile di trattazione, non essendo stato ancora riesercitato il potere. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Comune e sono compensate verso le altre parti.
Nota della Redazione
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