Rinuncia transattiva del giudice onorario e improcedibilità per carenza di interesse (TAR Campania n. 284 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo di conferma dei magistrati onorari introdotto dall’art. 29 d.lgs. n. 116/2017, come modificato dall’art. 1, comma 629, legge n. 234/2021, è rimesso a una scelta volontaria dell’interessato. La domanda di partecipazione alle procedure valutative comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa conseguente al rapporto onorario pregresso; parimenti l’accettazione dell’indennità di cui al comma 2 implica rinuncia ad ogni ulteriore pretesa. Ne deriva che il ricorso del giudice di pace volto all’accertamento di un rapporto di pubblico impiego di fatto e al pagamento delle differenze retributive diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ove il ricorrente non alleghi di non essersi avvalso delle previsioni legislative. Il meccanismo non viola gli artt. 24 e 117 Cost. né l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, perché la preclusione alla tutela giurisdizionale è sempre rimessa a una libera valutazione dell’interessato.
Il Fatto
Il ricorrente svolgeva le funzioni di giudice di pace senza interruzione a partire dal 2004. Con ricorso notificato e depositato nel dicembre 2021 chiedeva l’accertamento del diritto alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego di fatto e a tempo determinato nell’ambito della magistratura, con condanna al pagamento delle differenze retributive maturate.
A fondamento della domanda deduceva la natura subordinata del rapporto, dissimulata dalla reiterazione di incarichi onorari, e la contrarietà della disciplina nazionale alla normativa europea sul lavoro a tempo determinato e parziale, sull’orario di lavoro e sulla parità di trattamento. Si costituivano il Ministero della Giustizia e il CSM, eccependo inammissibilità e infondatezza; la Sezione disponeva con ordinanza collegiale n. 281 del 10 gennaio 2024 l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS, che eccepiva il difetto di giurisdizione, l’improcedibilità e la carenza di interesse ad agire.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio afferma la giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando Cass. Sez. Un. n. 27198 del 2017 e Cass. Sez. Un. n. 21986 del 2021, e la competenza funzionale del TAR ai sensi dell’art. 63 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 13 c.p.a., in ragione della permanenza della giurisdizione esclusiva sui rapporti di lavoro dei magistrati.
Nel merito della questione in rito, il Tribunale ritiene fondata l’eccezione di improcedibilità formulata dall’INPS. La legge n. 234/2021, modificando l’art. 29 d.lgs. n. 116/2017, ha introdotto un meccanismo per cui i magistrati onorari in servizio possono essere confermati a domanda sino al settantesimo anno di età. La non conferma comporta il riconoscimento di un’indennità di importo predeterminato, rifiutabile dall’interessato. Il comma 5 stabilisce che la domanda di partecipazione alle procedure valutative comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa conseguente al rapporto onorario pregresso; analoga rinuncia consegue alla percezione dell’indennità ai sensi del comma 2.
Poiché il ricorrente non ha precisato se abbia presentato domanda di partecipazione né se abbia percepito l’indennità, il Collegio ritiene che il giudizio debba considerarsi improcedibile per sopravvenuta sostanziale carenza di interesse, in seguito ad acquiescenza agli effetti delle disposizioni legislative subentrate in corso di causa.
La censura di parte, secondo cui la rinuncia comprimerebbe il diritto di difesa in violazione dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, degli artt. 24 e 117 Cost. e dell’art. 6 CEDU, è respinta. Il meccanismo è su base facoltativa e volontaria: la preclusione alla tutela giurisdizionale è sempre rimessa a una libera scelta dell’interessato, che in caso di accettazione matura il diritto alle indennità. Il legislatore persegue l’obiettivo ragionevole di prefigurare l’esposizione finanziaria, in ossequio al principio di pareggio di bilancio ex art. 81 Cost., senza imposizioni. L’eccezione di illegittimità costituzionale è quindi infondata.
In via ulteriore, il Collegio rileva che il ricorso è comunque inammissibile per mancata prova dell’interesse concreto ed attuale ad agire. Il metodo di pagamento a cottimo previsto per i giudici di pace dall’art. 11 legge n. 374/1991 rende plausibile che i compensi percepiti superino la retribuzione di un magistrato ordinario; non essendo state prospettate le differenze, un eventuale accoglimento potrebbe obbligare il ricorrente a restituire le maggiori somme percepite. La conclusione in rito esime dall’esame del merito; le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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