Assegno integrazione salariale e lavori anti Covid non programmabili (TAR Lombardia n. 3622 del 12.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’accesso all’assegno di integrazione salariale per lavori di manutenzione straordinaria presuppone interventi non programmabili, dovuti a revisione o sostituzione di impianti con carattere di eccezionalità e urgenza, che non rientrano nella normale manutenzione. L’adeguamento dei locali alle misure anti Covid non assorbe di per sé la riconducibilità delle opere all’art. 9 del D.M. n. 95442/16, se non è dimostrato il nesso di derivazione dall’emergenza pandemica. Grava sull’impresa l’onere di attestare e documentare, nella relazione tecnica, che i lavori rispondono esclusivamente a tale esigenza e non a lacune strutturali e impiantistiche preesistenti. Ove l’intervento persegua anche finalità di ammodernamento e adeguamento alla normativa di settore, l’integrazione non spetta.

Il Fatto

La società ricorrente eroga prestazioni sanitarie in regime di accreditamento e convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale. Nel corso del 2021 esegue lavori di manutenzione straordinaria nella propria sede, per adeguarla alle misure di aerazione e distanziamento anti Covid-19. L’esecuzione degli interventi comporta una riduzione dell’attività lavorativa.

Con istanza del 21.2.2022 la società chiede all’INPS l’accesso all’assegno di integrazione salariale di cui al D.Lgs. n. 148/2015 per nove lavoratori. L’INPS respinge l’istanza con nota dell’8.7.2022 e, sul ricorso gerarchico, con provvedimento adottato nella seduta del 29.1.2024 del Comitato amministratore del fondo. La società impugna i provvedimenti davanti al TAR Lombardia, chiedendo anche l’accertamento del diritto e la condanna dell’INPS alla corresponsione dell’assegno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il presupposto del beneficio alla luce dell’art. 9 del D.M. n. 95442/16. La norma richiede lavori di manutenzione straordinaria dovuti a revisione e sostituzione di impianti con carattere di eccezionalità e urgenza, che non rientrano nella normale manutenzione. Il comma 2 impone all’impresa di attestare che l’intervento non è riferibile ad attività di manutenzione ordinaria e programmabile.

Secondo il Tribunale, l’adeguamento alla normativa speciale dettata a seguito della pandemia non può assorbire di per sé il compimento di opere delle quali non sia stato dimostrato il nesso di derivazione dall’emergenza. Non è sufficiente invocare le misure generali per gli ambienti indoor indicate nel Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021. Occorre provare che i lavori non sarebbero stati comunque necessari e che non potevano essere pianificati per tempo.

Il Collegio valorizza le stesse difese della ricorrente. La società aveva affermato che lo stato dei locali, prima dell’intervento, era funzionale e che senza l’esigenza anti Covid non vi sarebbe stato bisogno di alcun lavoro. Da ciò il Tribunale deduce che la sospensione avrebbe dovuto essere rigorosamente circoscritta a quanto necessario per l’adeguamento, con conseguente onere di specificare in modo adeguato l’immediata derivazione di tutti i lavori dall’esigenza di contenere il contagio.

La documentazione tecnica smentisce però questa prospettazione. La relazione tecnica indica che i lavori sono stati intrapresi per “ovviare alcune importanti lacune strutturali e impiantistiche” e per adempiere alle norme igienico-sanitarie e ai requisiti richiesti dall’ATS. Il raffronto tra impianti ante e post operam dimostra che solo in parte gli interventi sono correlati alla pandemia: ampliamento degli spazi di attesa, sostituzione e ammodernamento degli impianti di condizionamento e ventilazione, aggiunta di sistemi di sanificazione. L’opera è complessivamente qualificata come importante ammodernamento e ristrutturazione, comprensiva della modifica delle vie di accesso e della ricostruzione delle aree di riabilitazione.

Il carattere programmabile dei lavori e la loro riconducibilità a esigenze strutturali e di accreditamento regionale escludono il presupposto dell’art. 9. Il ricorso è pertanto respinto. Le spese sono compensate in ragione della novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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