Obiezione di coscienza alla caccia e diniego di sottrazione del fondo agricolo (TAR Emilia-Romagna n. 320 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le norme della CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo, non possono essere applicate direttamente dal giudice comune, il quale è tenuto a interpretare le norme interne in senso conforme e, ove ciò non sia possibile, a sollevare questione di legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost. L’interpretazione conforme non può travalicare il dato testuale della norma interna né integrare la fattispecie con un diritto all’obiezione di coscienza del proprietario del fondo agricolo all’attività venatoria che il legislatore statale e regionale non contempla. La pretesa di sottrarre il fondo per ragioni etiche comprometterebbe la pianificazione faunistico-venatoria e gli interessi pubblici, di rilievo costituzionale, alla conservazione della fauna e alla prevenzione dei danni all’agricoltura. Le disposizioni regolamentari regionali che non annoverano tra le cause di sottrazione le ragioni etiche non sono pertanto illegittime.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di fondi agricoli inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale, ha chiesto alla Regione la loro sottrazione all’attività venatoria ai sensi dell’art. 15 legge n. 157/1992 e dell’art. 15 L.R. n. 8/1994, invocando ragioni etiche e morali e un preteso diritto all’obiezione di coscienza.

La Regione ha respinto l’istanza con determinazione dirigenziale del 6 marzo 2019, rilevando l’assenza di colture ad alta specializzazione, l’estraneità delle motivazioni etiche alle cause previste dalla DGR n. 1869/2018 e l’ostacolo alla pianificazione faunistico-venatoria in area vocata agli ungulati. La proprietaria e due associazioni animaliste hanno impugnato la determinazione e la stessa DGR davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo e richiama l’art. 15, quarto comma, legge n. 157/1992, che accoglie la richiesta se non ostacola la pianificazione e nei soli casi di salvaguardia di colture specializzate o di attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale. La DGR n. 1869/2018 individua come ostacolo il pregiudizio agli obiettivi del piano, tra cui la compatibilità tra fauna e attività antropiche e il raggiungimento delle densità obiettivo degli ungulati.

Il TAR riconosce che la Corte EDU, con la pronuncia della Grande Camera sul caso Herrmann c. Germania del 26.06.2012, ha affermato il diritto del proprietario di non tollerare la caccia sul proprio fondo quando essa contrasti con le proprie convinzioni, richiamando l’art. 9 CEDU e il Primo Protocollo Addizionale. Ciò nondimeno, il giudice nazionale non può applicare direttamente il diritto convenzionale né disapplicare la norma interna.

Il percorso argomentativo si fonda sulla distinzione tra diritto comunitario e diritto pattizio: solo il primo è suscettibile di applicazione diretta, mentre il secondo opera come parametro interposto ex art. 117, primo comma, Cost., con possibilità di interpretazione conforme o di incidente di costituzionalità, richiamando le note pronunce della Corte costituzionale n. 348 e n. 349 del 2007 e la Cons. Stato n. 1326 del 2020. Nel caso concreto l’interpretazione conforme condurrebbe a inserire ex novo una fattispecie di sottrazione non contemplata dal legislatore, esito non consentito.

Il Collegio esclude poi che il piano faunistico-venatorio tuteli il solo esercizio venatorio: esso persegue interessi pubblici di rilievo costituzionale, richiamando gli artt. 2, 9 e 42 Cost. e la Corte costituzionale n. 316 del 2009. L’accoglimento della pretesa etica comprometterebbe gli obiettivi della pianificazione, con disapplicazione di fatto dell’art. 15, quarto comma, legge n. 157/1992. Quanto alla sicurezza stradale, la sua deduzione postuma in memoria è irrilevante, essendo sufficienti le autonome ragioni del diniego. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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