Equa riparazione, ottemperanza al decreto decisorio e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 1357 del 12.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto decisorio con cui la corte d’appello liquida l’equa riparazione per irragionevole durata del processo, notificato e non opposto nel termine di cui all’art. 325 c.p.c., acquista autorità di cosa giudicata e ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, e decorso il termine semestrale di cui all’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001 dalla trasmissione delle dichiarazioni sostitutive, sussiste l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato. Il TAR, accertato l’inadempimento, ordina l’ottemperanza entro un termine e nomina, fin d’ora, il commissario ad acta per il caso di persistente inerzia. Al commissario non spetta alcun compenso, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti richiamato dall’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza al decreto della Corte di Appello di Lecce che aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento, a titolo di equa riparazione ex legge n. 89/2001, della somma di euro 5.400,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché delle spese processuali.
Il titolo era stato munito di formula esecutiva e notificato all’amministrazione, senza che questa vi desse spontanea esecuzione. Il ricorrente ha quindi chiesto al TAR di ordinare l’adempimento, di nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento e di condannare l’ente alle spese del giudizio. Il Ministero si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto confermato la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in questione possiede natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di cosa giudicata: è stato notificato al Ministero e non è stato opposto. Da ciò deriva la piena idoneità del titolo a fondare il giudizio di ottemperanza.
Il TAR ha poi verificato il presupposto temporale dell’inerzia. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, è decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto esecutivo. Il ricorrente ha inoltre prodotto la dichiarazione sostitutiva richiesta dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta.
È risultato altresì decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione delle dichiarazioni senza che il pagamento fosse eseguito, secondo quanto previsto dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001. Su queste basi il Collegio ha sancito l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Il TAR ha fissato il termine di novanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della sentenza, per l’adempimento. Ha quindi nominato fin d’ora, per il caso di persistente inadempimento, il commissario ad acta nel dirigente che sarà individuato dal Direttore Generale del competente Dipartimento ministeriale, con ulteriore termine di novanta giorni e previa verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi di comunicazione.
Quanto al compenso, il Collegio ha escluso che al commissario sia dovuto alcun importo specifico, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui all’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015. Ha infine condannato l’ente al pagamento delle spese di lite e al rimborso delle spese vive e accessorie sostenute successivamente all’emissione del decreto per la proposizione del giudizio, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017 e TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153 del 2022.
Nota della Redazione
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