Fragilità dell’equilibrio economico dell’ente sanitario e dipendenza da contributi straordinari (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 163 del 25.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’esame dei bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, svolgono un controllo ascrivibile al riesame di legalità e regolarità, finalizzato all’adozione di effettive misure correttive. L’accertamento di squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme per la regolarità della gestione o mancato rispetto degli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno determina l’obbligo, per l’amministrazione interessata, di adottare provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e ripristinare gli equilibri di bilancio. Al di fuori delle condizioni di stretta interpretazione previste dal comma 7 dell’art. 1 del decreto-legge n. 174/2012, resta operante il criterio del controllo collaborativo di cui all’art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003.

Il Fatto

L’ente di supporto tecnico amministrativo regionale, quale soggetto attuatore di acquisti centralizzati per conto delle aziende sanitarie, ha chiuso l’esercizio 2024 con un utile di importo contenuto, conseguente all’apporto della gestione straordinaria. Il Collegio sindacale ha trasmesso la relazione-questionario sul bilancio di esercizio, ai sensi dell’art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005, dalla quale sono emerse criticità nella gestione economica e finanziaria dell’ente. Il magistrato istruttore ha deferito la questione alla Sezione di controllo per la valutazione collegiale, con particolare riguardo al mantenimento dell’equilibrio economico, alla spesa per il personale e alla gestione della liquidità.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha premesso l’inquadramento normativo del controllo sui bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale, evidenziando la natura del controllo quale riesame di legalità e regolarità funzionale alla prevenzione dei rischi per gli equilibri di bilancio, compatibile con l’autonomia riconosciuta a regioni ed enti locali in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria e alla tutela dell’unità economica della Repubblica.

Quanto all’equilibrio economico, la Corte ha rilevato che il risultato positivo dell’esercizio è stato assicurato dalla gestione straordinaria, mentre la gestione caratteristica ha chiuso in negativo. L’apporto di contributi regionali di natura eccezionale ha così compensato la crescita dei costi, in particolare quelli per servizi non sanitari e per il personale, evidenziando una fragilità strutturale dell’equilibrio economico ordinario. La Sezione ha accertato anche il mancato conseguimento dell’obiettivo di contenimento della spesa per il personale assegnato all’ente, pur considerando che il limite di spesa previsto dall’art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 35/2019 debba essere riferito alla Regione, in una prospettiva aggregata di governo della spesa del personale del Servizio sanitario regionale.

Con riguardo alla liquidità, la Corte ha accertato la persistente crisi finanziaria dell’ente, evidenziata dal reiterato ricorso all’anticipazione di tesoreria per importi prossimi al massimo concedibile e senza restituzione a fine esercizio, con conseguenti oneri per interessi passivi. Ha altresì rilevato il mancato rispetto dei termini di pagamento dei fornitori, con accessione di interessi moratori, nonostante il miglioramento dell’indicatore di tempestività dei pagamenti registrato nel corso dell’esercizio. La Sezione ha rimarcato che la situazione di sofferenza è riconducibile ai mancati o tardivi pagamenti delle aziende sanitarie, che hanno determinato l’accumulo di crediti verso le stesse.

Ulteriori profili di criticità hanno riguardato le incongruenze contabili nella registrazione delle variazioni delle rimanenze di magazzino, non riconciliate con acquisti e cessioni nei documenti di bilancio, e le carenze informative del piano degli investimenti, che non consente di verificare la corrispondenza tra programmazione, risultanze patrimoniali e fonti di copertura. La Sezione ha infine accertato la ritardata adozione e approvazione sia del bilancio di esercizio sia del bilancio di previsione, in violazione dei termini fissati dal d.lgs. n. 118/2011 e dalla normativa regionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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