Assegno ad personam riassorbibile e divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi (TAR Puglia n. 1358 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo verifica la conformità dell’adempimento al giudicato e, accertata l’esatta esecuzione, dichiara la cessazione della materia del contendere. L’assegno personale riconosciuto al dipendente in caso di passaggio tra amministrazioni conserva natura riassorbibile: il divieto di reformatio in peius giustifica il trattamento più favorevole solo fino al sopraggiungere di un miglioramento retributivo. La rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle differenze retributive dei dipendenti pubblici non sono cumulabili, per espresso divieto normativo.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente del Ministero della Giustizia, ha ottenuto dalla Corte d’Appello di Bari – Sezione Lavoro una sentenza che gli riconosce il diritto all’assegno personale mensile pari alla differenza tra la retribuzione goduta prima del trasferimento e quella corrisposta dall’amministrazione di destinazione, con decorrenza dal 1° febbraio 2017, includendo nella base di calcolo la R.I.A. percepita in precedenza. La sentenza, notificata all’amministrazione il 24 aprile 2024, è passata in giudicato.

Decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza adempimento, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, depositato il 3 febbraio 2025. Costituitasi l’amministrazione, la causa è stata trattenuta per la decisione alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, dopo l’instaurazione del giudizio, l’amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza con il provvedimento direttoriale n. 3651 del 19 marzo 2025, di attribuzione dell’assegno personale riassorbibile dal 1° febbraio 2017, e con il provvedimento del 9 luglio 2025 per il pagamento delle spese legali. Il thema decidendum si sposta, quindi, sulla esattezza dell’adempimento contestata dal ricorrente.

Il primo profilo riguarda l’applicazione del meccanismo del riassorbimento. Il ricorrente assume che il giudicato avrebbe cristallizzato il trattamento economico più favorevole in godimento al momento del passaggio. L’assunto è palesemente infondato. La stessa sentenza azionata richiama l’orientamento della Suprema Corte secondo cui, in caso di passaggio di personale tra amministrazioni, il mantenimento del trattamento economico opera nei limiti della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento. Il divieto di reformatio in peius giustifica la conservazione del trattamento più favorevole attraverso l’assegno ad personam solo sino a quando non subentri un miglioramento retributivo, perché altrimenti il divario sarebbe privo di giustificazione (Cass. n. 15371 del 2019). Il giudice civile, dunque, ha riconosciuto un assegno necessariamente riassorbibile.

Il secondo profilo concerne la mancata corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. Dagli atti risulta che, con provvedimento direttoriale del 24 giugno 2025, il Ministero ha disposto il pagamento della somma lorda di euro 2.622,56 a titolo di rivalutazione monetaria dal 1° febbraio 2017 al 23 giugno 2025. Non può invece riconoscersi il preteso cumulo tra rivalutazione e interessi, vietato dall’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994 in relazione agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica e assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza.

Il dictum giudiziale risulta pertanto correttamente eseguito. Ne consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per soddisfacimento della pretesa dedotta in giudizio. Le spese sono compensate in ragione del ridotto ritardo nell’adempimento e dell’infondatezza delle ulteriori pretese avanzate dal ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *