Trasferimento per incompatibilità ambientale del carabiniere amico di persona indagata (TAR Lombardia n. 292 del 09.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento per incompatibilità ambientale del militare dell’Arma dei Carabinieri non presuppone la sussistenza di colpa in capo all’interessato né costituisce conseguenza del procedimento disciplinare, ancorché dai medesimi fatti tragga origine. È sufficiente l’oggettiva sussistenza di una situazione che, da un lato, rechi nocumento al prestigio dell’Istituzione e, dall’altro, condizioni l’imparzialità del dipendente nell’espletamento dei compiti, ai sensi dell’art. 238, comma 1, lett. a, d.P.R. 90/2010. L’Amministrazione gode di ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti dell’effettiva sussistenza dell’incompatibilità e della proporzionalità del rimedio. Nel trasferimento d’autorità l’interesse pubblico prevale sulle esigenze personali e familiari del militare, che restano recessive.
Il Fatto
Un’articolata indagine della Procura della Repubblica di Brescia coinvolgeva un imprenditore del settore televisivo locale per una pluralità di reati, alcuni dei quali aggravati dall’agevolazione di una consorteria criminale. Nell’ambito dell’indagine l’Autorità giudiziaria rappresentava al Comando del Reparto Operativo l’opportunità di trasferire fuori dal distretto quattro militari in servizio in un Comune della provincia, tra cui il ricorrente, segnalando una incompatibilità ambientale in ragione di un’asserita assidua frequentazione dell’imprenditore e di commenti ritenuti non confacenti al ruolo.
Il ricorrente non fu mai indagato per quella vicenda. Proposto il trasferimento dapprima in altra provincia e poi in altra sede, il Comando Generale adottava la determinazione di assegnazione alla Stazione di una città piemontese, quale addetto e senza alloggio di servizio. Il militare impugnava l’atto davanti al TAR Lombardia, che respingeva la domanda cautelare; il ricorso era assegnato alla sezione staccata di Brescia e giungeva alla decisione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la tesi secondo cui il trasferimento sarebbe stato adottato per ragioni disciplinari, quale conseguenza del provvedimento sanzionatorio. La censura è infondata: l’atto richiama espressamente una situazione di incompatibilità ambientale e condivide le valutazioni della scala gerarchica in ordine al clamore mediatico, al danno all’immagine e alla compromissione del rapporto fiduciario. Si tratta dunque di un provvedimento distinto e autonomo rispetto a quello disciplinare, ancorché originato dai medesimi fatti.
Quanto alla dedotta sproporzione rispetto alla lievità dell’illecito, il Tribunale osserva che, ravvisata l’incompatibilità, il trasferimento è rimedio congruo e privo di alternative ugualmente efficaci. Il principio di proporzionalità può venire in rilievo solo con riguardo alla sede di destinazione, che nella specie è collocata in una regione confinante, con esclusione di qualsiasi sproporzione. L’Amministrazione ha inoltre indicato le esigenze di copertura di carenze di organico che hanno determinato l’assegnazione.
Nel merito dell’incompatibilità il Collegio richiama l’art. 238, comma 1, lett. a, d.P.R. 90/2010 e ne verifica i due profili. Sotto il primo, dalle intercettazioni emerge un rapporto di amicizia fra il militare e l’imprenditore: la telefonata serale al cellulare di servizio, il reciproco darsi del tu, l’autonomo reperimento del contatto della compagna e la disponibilità a recarsi presso l’abitazione della madre dimostrano una relazione personale. Da essa, considerata l’indagine e il clamore mediatico, deriva il nocumento al prestigio dell’Arma, a prescindere dai profili disciplinari, dalla mancata menzione del nome sulla stampa e dalla conoscenza delle condotte criminali.
Sotto il secondo profilo, l’imprenditore si è rivolto al carabiniere per un problema personale e questi si è prestato ad aiutarlo senza redigere la relazione di servizio imposta dall’art. 748 d.P.R. 90/2010, benché da quei fatti potesse scaturire un’indagine verosimilmente affidata proprio a quel Comando. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. IV, n. 5560 del 2021, secondo cui il trasferimento per incompatibilità tutela il decoro dell’Amministrazione e non presuppone la colpa del dipendente. Il coinvolgimento di militari di grado superiore non esclude, ma accresce, il condizionamento dell’imparzialità.
Il Tribunale respinge poi le censure sul termine di conclusione del procedimento, decorrente dall’avvio del 13.3.2021 e non dalle segnalazioni precedenti, e sul difetto di motivazione, essendo le osservazioni del ricorrente state sinteticamente ma effettivamente vagliate. Il principio di specificità della contestazione vale nel procedimento disciplinare e non è applicabile analogicamente al trasferimento d’autorità. Le esigenze familiari, rilevanti nella prospettazione del ricorrente, cedono dinanzi all’interesse pubblico, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, sez. II, n. 466 del 2023. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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