Sei scatti biennali computabili nel TFS del militare cessato a domanda (TAR Puglia n. 1359 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti biennali di cui all’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, convertito nella legge n. 472/1987, va computato nella base di calcolo del trattamento di fine servizio anche in favore del personale militare collocato in quiescenza su domanda, che abbia compiuto cinquantacinque anni di età e maturato trentacinque anni di servizio utile. L’art. 1911 del Codice dell’Ordinamento Militare, nel richiamare gli aumenti periodici ai fini del trattamento di quiescenza, del trattamento di fine servizio e dell’indennità di ausiliaria, non consente alcuna esclusione del beneficio dalla base di computo del TFS. Il principio di uniformità del trattamento economico previdenziale impone di estendere al trattamento di fine servizio il beneficio già riconosciuto ai fini della base pensionabile. Il mancato riconoscimento opposto dall’amministrazione contrasta con l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa ed è pertanto illegittimo.

Il Fatto

Il ricorrente, già luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, è stato collocato a riposo a domanda con decorrenza dal 5 aprile 2018, dopo aver compiuto cinquantacinque anni di età e maturato un’anzianità di servizio superiore a trentacinque anni. Ha chiesto la riliquidazione del trattamento di fine servizio mediante il computo, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti biennali previsti dall’art. 6 bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987.

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con nota del 10 novembre 2022, ha dato riscontro negativo alla richiesta, indicando l’INPS quale organo competente a definire il procedimento. Di qui il ricorso al TAR Puglia, con domanda di annullamento del diniego e di accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità, oltre interessi e rivalutazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987: il primo comma attribuisce al personale delle forze di polizia cessato dal servizio sei scatti biennali pari al 2,50 per cento ciascuno, calcolati sull’ultimo stipendio percepito; il secondo comma estende il diritto al personale collocato in quiescenza su domanda, purché in possesso dei richiesti requisiti di età e di servizio utile.

Il percorso prosegue con il d.lgs. n. 165/1997, che all’art. 4, comma 2, ha previsto l’attribuzione degli aumenti periodici anche al personale cessato su richiesta, previo versamento della contribuzione previdenziale residua. Il legislatore ha espressamente riconosciuto il beneficio ai fini della base pensionabile, senza nulla disporre per il trattamento di fine servizio.

La lacuna è colmata dall’art. 1911 del Codice dell’Ordinamento Militare, che considera gli aumenti periodici ai fini del trattamento di quiescenza, del trattamento di fine servizio e dell’indennità di ausiliaria, confermando al terzo comma l’estensione a chi ha chiesto il collocamento in quiescenza a domanda.

Su questa fattispecie il Collegio richiama l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, che ritiene illegittima ogni esclusione: la Cons. Stato n. 1231/2019 ha ribadito che la normativa vigente non prevede alcuna preclusione; le pronunce della Sezione II n. 2833/2023 e n. 2986/2023 hanno accolto le richieste di ricalcolo avanzate da carabinieri in congedo; conformi si sono espressi anche TAR Friuli Venezia Giulia n. 124/2021, TAR Lombardia n. 1184/2021, TAR Lazio n. 9011/2022, TAR Catania n. 1568/2022 e TAR Palermo n. 416/2025.

Il Tribunale ritiene di aderire a tale impostazione, osservando che la costante esegesi delle disposizioni vigenti impone di applicare al trattamento di fine servizio il beneficio riconosciuto per la base pensionabile, in conformità con il principio di uniformità del trattamento economico previdenziale. Il mancato riconoscimento opposto dall’amministrazione risulta perciò in contrasto con l’interpretazione consolidata e la pretesa avanzata è pienamente legittima. Il ricorso è pertanto accolto, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione del rapporto di servizio intercorso tra le parti e della specificità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *