Termini perentori della VIA e obbligo di concludere il procedimento (TAR Puglia n. 1356 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di valutazione di impatto ambientale dei progetti compresi nell’allegato I-bis al d.lgs. n. 152/2006, i termini scanditi dall’art. 25 del TUA sono perentori ai sensi e per gli effetti degli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241/1990. Il carattere perentorio concerne anche il parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e la predisposizione dello schema di provvedimento, nonché i successivi trenta giorni per l’adozione del provvedimento finale. Le difficoltà organizzative dell’Amministrazione e l’elevato numero di istanze non giustificano lo sforamento dei tempi normativamente imposti. Il decorso dei termini e la perdurante inerzia, anche dopo la diffida dell’istante, integrano silenzio-inadempimento e impongono l’accertamento dell’illegittimità del contegno omissivo e l’ordine di concludere il procedimento.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato in data 10.08.2022 istanza di VIA ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 per un impianto agrivoltaico di potenza pari a 30,2 MWp e per le relative opere di connessione alla rete, da realizzarsi in due Comuni della provincia di Foggia. Il progetto è incluso nell’allegato I-bis alla Parte Seconda del TUA e costituisce quindi opera strategica ai fini del PNIEC e del PNRR.

Verificata la completezza della documentazione, il Ministero ha pubblicato l’avviso al pubblico il 1.03.2023, con termine di trenta giorni per osservazioni e pareri; la fase di consultazione si è chiusa il 31.03.2023. Da allora non è stato acquisito il parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC. La società ha diffidato l’Amministrazione il 1.03.2024, senza esito, e ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per l’accertamento dell’inerzia e la condanna a provvedere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 25 del TUA, che al comma 2-bis impone alla Commissione tecnica di esprimersi entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, con adozione del provvedimento di VIA nei successivi trenta giorni. Il comma 7 qualifica espressamente perentori tutti i termini del procedimento, richiamando gli artt. 2 e 2-bis della legge n. 241/1990.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa che, in coerenza con il favor per le fonti rinnovabili espresso dalla disciplina interna ed europea, ha escluso che la perentorietà possa essere revocata in dubbio; menziona sul punto TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 21427/2024 e n. 12670/2024, oltre a diverse pronunce di merito favorevoli. Analogo indirizzo è attribuito al Cons. Stato, sent. n. 9737 del 4.12.2024, secondo cui le norme del codice dell’ambiente possono essere derogate solo per dichiarazione espressa di successive leggi, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 3, cod. amb., e la deroga non si desume dal criterio di priorità di trattazione dei progetti.

Il Collegio affronta poi l’argomento dell’elevato numero di istanze: si tratta di una mera questione organizzativa interna alle amministrazioni coinvolte, che non può ridondare a danno del privato istante né giustificare lo sforamento dei tempi. Richiama in proposito TAR Campania, Napoli, n. 2204/2024 e n. 3707/2024.

Applicando tali principi, il Tribunale verifica il decorso dei termini: il termine di trenta giorni dalla chiusura della consultazione è spirato il 2.05.2023; quello di centotrenta giorni dalla pubblicazione è scaduto il 10.07.2023. L’inerzia della Commissione tecnica e del Ministero integra pertanto un arbitrario e ingiustificato rifiuto di esercitare il potere, in violazione dell’art. 25 del TUA e dell’obbligo di provvedere dell’art. 2 della legge n. 241/1990, espressione del principio di doverosità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.

Il ricorso è dunque accolto, con declaratoria dell’obbligo del Ministero di concludere il procedimento secondo le scansioni temporali dell’art. 25 del TUA e ordine di provvedere secondo la motivazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre al recupero del contributo unificato e agli accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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