Proroga del permesso di costruire solo se richiesta prima della decadenza (TAR Lazio n. 159 del 23.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il permesso di costruire decade di diritto alla scadenza del termine di ultimazione dei lavori indicato nel titolo. Per evitarne la decadenza l’interessato ha l’onere di presentare l’istanza di proroga prima della scadenza, non essendo prevista alcuna sospensione automatica dei termini, nemmeno in presenza del c.d. factum principis. L’art. 15 d.P.R. n. 380/2001 ammette la proroga solo con provvedimento motivato e per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare, ma non dispensa dal rispetto del termine. La richiesta tardiva non impedisce la decadenza e lascia al privato solo la possibilità di richiedere un nuovo titolo abilitativo. La difformità della localizzazione del manufatto rispetto al titolo, su area sottoposta a vincolo, integra ipotesi di totale difformità e giustifica la demolizione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva acquistato, con scrittura privata condizionata, un immobile da realizzarsi su un terreno per il quale il Comune di Itri aveva rilasciato una concessione edilizia. L’area era stata oggetto di due sequestri penali, entrambi annullati nei successivi gradi di giudizio, con conseguente restituzione del bene al privato.

Alla scadenza del termine triennale il titolare aveva presentato istanza di proroga, che il Comune dapprima concedeva e poi annullava d’ufficio. Seguivano la decadenza della concessione, l’annullamento della SCIA presentata per il mutamento di ubicazione del manufatto e un’ordinanza di demolizione. Il ricorrente impugnava tali provvedimenti davanti al TAR Lazio, chiedendo in subordine il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rigetta il ricorso muovendo dalla prima motivazione dei provvedimenti comunali, ritenuta autonomamente idonea a sostenerne la legittimità. L’art. 15 d.P.R. n. 380/2001, nella versione applicabile ratione temporis, dispone che i termini di inizio e di ultimazione dei lavori possono essere prorogati con provvedimento motivato per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare e che, decorsi tali termini, il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, salvo che anteriormente alla scadenza sia richiesta una proroga.

Da questa formulazione il Collegio ricava che la decadenza opera ex lege e che l’onere di attivazione grava sul privato, il quale deve presentare l’istanza prima dello spirare del termine. La disposizione non contempla alcuna sospensione automatica dei termini, neppure quando si verifichi il c.d. factum principis: quest’ultimo non esime dalla richiesta tempestiva. Nel caso concreto il titolo era decaduto e la prima istanza di proroga era stata depositata molto tempo dopo, quando la concessione non era più efficace.

Il Tribunale prende posizione sull’orientamento giurisprudenziale invocato dal ricorrente, dichiarandolo non condivisibile perché non aderente al dato testuale, e privilegia invece la lettura che riconosce l’onere della richiesta tempestiva anche a fronte del factum principis, richiamando Cons. Stato n. 4423/2007 e Cons. Stato n. 3030/2006. A conferma, osserva che lo stesso ricorrente, nella prima istanza, aveva parlato di “rinnovo” e non di “proroga” del titolo, dimostrando così di avere contezza dell’intervenuta decadenza.

Quanto al secondo profilo, il Collegio ritiene smentita l’allegazione di contraddittorietà del Comune: i provvedimenti impugnati esprimono chiaramente il prevalere dell’interesse pubblico alla conservazione di luoghi di eccezionale valenza archeologica, storica ed ambientale, richiamando le note del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Infine, il Tribunale condivide la motivazione relativa alla costruzione in area non autorizzata: su un fondo sottoposto a vincolo, il mutamento di localizzazione del fabbricato integra una totale difformità dal titolo ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, con conseguente legittimità della demolizione ex art. 31 del medesimo decreto. La domanda risarcitoria è rigettata per difetto di prova dell’an del pregiudizio. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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