Valutazione comparativa e sindacato sul merito amministrativo nel conferimento dell’assegno di ricerca (Cons. Stato n. 2842 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione della Commissione di concorso per il conferimento di un assegno di ricerca è espressione di discrezionalità tecnica e si sottrae al sindacato di legittimità quando non risulti irragionevole, illogica o incoerente rispetto ai criteri del bando. La censura che si limiti a contestare la misura del punteggio già riconosciuto, senza muovere critiche puntuali alla motivazione, si risolve in una richiesta di riesame nel merito amministrativo ed è inammissibile. Nella valutazione della coerenza del profilo complessivo del candidato rispetto all’oggetto della selezione la Commissione può apprezzare anche l’esistenza di pregresse condanne penali e di procedimenti pendenti, che, pur non essendo di per sé motivo ostativo alla costituzione del rapporto, costituiscono un serio profilo di criticità. Le considerazioni espresse dalla Commissione “a latere” e non incidenti sulla valutazione non sono idonee a fondare un interesse del candidato. Le difese dell’amministrazione che argomentino su circostanze oggettive e non smentite nella loro verità storica, pertinenti alla materia del contendere, non integrano intento denigratorio e non giustificano né la cancellazione delle frasi né il risarcimento del danno.

Il Fatto

L’appellante, ricercatore universitario, partecipa alla selezione bandita da un’Università telematica per il conferimento di un assegno di ricerca annuale in un settore scientifico-disciplinare comparatistico, nell’ambito di un progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale, e si colloca al terzo posto. Un primo ricorso avverso gli esiti originari è accolto dal TAR, che dispone la riconvocazione della Commissione per una nuova valutazione dei titoli e la rideterminazione dei punteggi. La Commissione, riconvocata, conferma la graduatoria e proclama nuovamente vincitrice un’altra candidata.

L’appellante impugna quindi dinanzi al TAR Lazio la nuova sentenza che respinge le sue censure e propone appello al Consiglio di Stato, deducendo l’erronea valutazione del progetto, la sottostima di due criteri del bando, l’indebito apprezzamento delle sue vicende penali e chiedendo la cancellazione di una frase ritenuta offensiva, con condanna al risarcimento del danno non patrimoniale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello. Sul primo motivo, la valutazione della Commissione si sottrae alle censure di irragionevolezza, illogicità o incoerenza quando evidenzia l’estraneità dell’elaborato rispetto all’oggetto del bando: il progetto analizzava il referendum come strumento di influenza sui governi di alcuni ordinamenti, mentre il bando richiedeva una mappatura globale della regolazione del lobbying, l’esame degli strumenti giuridici per regolare il rapporto tra decisore pubblico e lobbista e l’elaborazione di indicatori di efficacia. L’estraneità dell’oggetto giustifica, sul piano logico, il radicale abbattimento del punteggio. In ogni caso, lo sviluppo triennale del progetto è incoerente rispetto al bando, che lega l’assegno alla scadenza perentoria del progetto nazionale, entro cui la ricerca deve concludersi, senza proroghe ipotizzabili: la durata annuale è requisito essenziale in forza del sub-criterio n. 6, e l’art. 22 della L. 240/2010 ammette la proroga solo per un ulteriore anno e in ragione di specifiche esigenze, senza automatismi.

Sul secondo motivo, la censura non si ancora ad alcuna puntuale critica di irragionevolezza o disparità trattandosi di mera richiesta di riesame della misura della superiorità già riconosciuta sul criterio n. 5: è pertanto inammissibile, perché sconfina nel merito amministrativo senza criticare la motivazione della sentenza appellata (richiamata Cons. Stato, Sez. VII, n. 39 del 02.01.2026). La Commissione aveva osservato che l’appellante si era occupato prevalentemente di diritto straniero e di attività consulenziale estranea al settore e all’oggetto del bando.

Sul terzo motivo, le considerazioni sulle vicende penali erano state formulate “a latere”, ferma restando la valutazione già espressa, con conseguente difetto di interesse. Quanto ai titoli reputati sottovalutati, l’appellante non lamenta omissioni o travisamenti ma una valutazione non soddisfacente; nella coerenza del profilo complessivo non restano estranee le pregresse condanne e la pendenza di procedimenti, che, pur non ostativi al rapporto, costituivano un serio profilo di criticità (richiamata Cons. Stato, Sez. II, n. 9819 del 06.12.2024).

Quanto alla frase contenuta nelle memorie dell’Università, essa è giustificata dall’esigenza difensiva dell’ente, attiene alla materia del contendere ed è priva di intenti denigratori, non essendo le circostanze smentite nella loro verità storica: vengono respinte tanto la domanda di cancellazione quanto quella risarcitoria. È invece accolta la richiesta di oscuramento delle generalità dell’appellante, essendo presenti atti riferiti a condanne e procedimenti penali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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