Inottemperanza e poteri del giudice dell’ottemperanza sul giudicato amministrativo (Cons. Stato n. 2841 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza la portata del giudicato si valuta sulla statuizione nel suo complesso, mediante lettura congiunta di dispositivo e motivazione, correlata alla causa petendi introdotta dal ricorrente. I poteri del giudice si modulano in ragione della consistenza della situazione giuridica soggettiva azionata, della natura oppositiva o pretensiva dell’interesse, del tipo di vizio accertato e del carattere vincolato o discrezionale del potere amministrativo. Le sentenze a effetto vincolante pieno annullano l’atto per difetto dei presupposti o per violazione di termini perentori; quelle a effetto vincolante strumentale, rese per vizi formali o di mero difetto di motivazione, impongono solo di eliminare il vizio, senza vincolare l’amministrazione nei contenuti. L’effetto conformativo comprende l’obbligo di adottare un’attività successiva conforme ai canoni di legittimità individuati dalla pronuncia da eseguire. La totale inerzia dell’amministrazione integra inottemperanza e giustifica l’ordine di riesercizio del potere, con nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
Con sentenza n. 5766/2025 la Sezione Quinta accoglieva l’appello della società ricorrente avverso la sentenza del TAR Lazio n. 17568/2024, annullando il diniego opposto dall’amministrazione capitolina all’istanza di occupazione di suolo pubblico. Il giudice di appello rilevava la carenza di istruttoria: mancava la comparazione tra gli stalli esistenti e quelli sottratti, la conoscenza del numero e dell’utilizzo degli stalli del tratto interessato e qualsiasi dato tecnico sull’impatto dell’occupazione sulla viabilità veicolare e pedonale; non risultava dirimente la presenza della pedana, essendo state proposte soluzioni alternative.
Secondo la ricorrente, l’effetto della pronuncia consisteva nell’annullamento del diniego e nell’obbligo di riesame da parte del Comune. Ritenendo che l’amministrazione fosse rimasta inerte, la società proponeva ricorso per ottemperanza. Si costituivano il Comune, la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma e il Ministero della Cultura, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla delimitazione del giudicato in sede di ottemperanza: la statuizione va letta congiuntamente nel dispositivo e nella motivazione, correlata alla domanda originaria, mentre i poteri del giudice variano in rapporto alla situazione giuridica azionata, alla natura dell’interesse, al vizio accertato e al carattere vincolato o discrezionale del potere, secondo il richiamo a Consiglio di Stato sez. II n. 2248 del 2021.
La Corte distingue quindi le sentenze a effetto vincolante pieno, rese per difetto dei presupposti soggettivi o oggettivi oppure per violazione di termini perentori, da quelle a effetto vincolante strumentale, pronunciate per vizi formali o di mero difetto di motivazione. In queste ultime l’amministrazione è tenuta soltanto a eliminare il vizio, senza vincoli di contenuto. L’effetto conformativo si estende comunque all’obbligo di porre in essere un’attività successiva conforme ai canoni di legittimità individuati dalla pronuncia da eseguire, come precisato da Consiglio di Stato sez. V n. 8255 del 2024.
Applicando tali coordinate, il Collegio rileva la totale inerzia dell’amministrazione, che non ha dato alcun seguito alla pronuncia: ne desume l’inottemperanza alla sentenza n. 5766/2025 e accoglie il ricorso.
Segue la condanna del Comune a eseguire la sentenza, tenendo conto delle precise statuizioni in essa contenute, mediante riesercizio del potere entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Solo in caso di protratta inerzia oltre tale termine è disposta la sostituzione con un commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Roma o in un funzionario dell’U.T.G. delegato; il compenso, posto a carico dell’amministrazione intimata, è liquidato dalla Sezione su istanza documentata. Le spese di giudizio seguono la soccombenza nei confronti del Comune e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario; restano compensate verso le amministrazioni statali intimate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.