Divieto di detenzione armi: la remissione della querela non elide il giudizio di inaffidabilità (TAR Lombardia n. 2733 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di rigetto di un’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi, adottato all’esito di una nuova istruttoria e con una nuova motivazione, costituisce atto di conferma in senso proprio e non atto meramente confermativo, con la conseguenza che è autonomamente impugnabile. La remissione della querela non determina automaticamente il venir meno del giudizio di inaffidabilità del soggetto, potendo l’autorità di pubblica sicurezza valutare il fatto-reato nella sua obiettiva dimensione storica. Il divieto ex art. 39 T.U.L.P.S. non ha natura sanzionatoria ma cautelare e può essere revocato solo decorso un ragionevole lasso di tempo (indicato in cinque anni) e in presenza di sopravvenienze positive.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto con cui il Prefetto aveva vietato la detenzione di armi, nonché il successivo provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca di tale divieto. Il divieto originario era stato adottato nel 2022 su proposta del Comando Provinciale dei Carabinieri, che aveva segnalato due episodi di condotte lesive nei confronti della ex convivente, risalenti al 2018 e al 2022, per i quali erano state presentate querele, una delle quali rimasta senza seguito per remissione.
Nel 2023 l’interessato aveva chiesto la revoca del divieto, evidenziando quale fatto nuovo la sopravvenuta remissione della querela. La Prefettura, dopo aver comunicato il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 e aver esaminato le osservazioni presentate, respingeva l’istanza ritenendo la remissione della querela irrilevante ai fini del venir meno del giudizio di inaffidabilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente qualificato la natura del secondo provvedimento. Richiamando i principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 5 del 2015, ha distinto l’atto di conferma in senso proprio dall’atto meramente confermativo. La natura di atto di conferma deriva dalla circostanza che il provvedimento sia stato adottato all’esito di una nuova istruttoria e con una nuova motivazione. Nel caso di specie, il decreto di rigetto dell’istanza di revoca era stato preceduto da una rinnovata istruttoria e da una rivalutazione dei fatti, sicché il ricorso risultava tempestivo avendo ad oggetto il provvedimento che si era sostituito al divieto del 2022.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato l’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza nella valutazione dei requisiti di affidabilità, sottolineando come nel nostro ordinamento non esista un diritto soggettivo alla detenzione delle armi. La regola è il divieto, cui l’autorizzazione può derogare solo in assenza di rischi anche solo potenziali. Il divieto ex art. 39 T.U.L.P.S. non richiede un effettivo abuso delle armi, essendo sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino l’inaffidabilità dell’interessato.
Quanto alla rilevanza della remissione della querela, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui le determinazioni amministrative in materia di autorizzazioni di polizia sono autonome rispetto alle valutazioni del giudice penale. La remissione della querela determina solo la mancanza delle condizioni di procedibilità penale, non l’accertamento dell’insussistenza del fatto. L’amministrazione può quindi valutare il fatto storico nella sua obiettiva dimensione, a prescindere dalla formale estinzione del reato, come avviene frequentemente nei casi di conflittualità tra persone legate da rapporti affettivi.
Il Tribunale ha infine osservato come, nel caso di specie, l’istanza di revoca fosse stata presentata dopo poco più di un anno dall’adozione del divieto, lasso temporale non congruo secondo l’orientamento giurisprudenziale che individua in cinque anni il periodo ragionevole per il riesame. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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