Prescrizione dei crediti di lavoro decorre dalla cessazione del rapporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17805 del 27.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di crediti retributivi del lavoratore subordinato, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, e non nel suo corso, ove il rapporto stesso non sia assistito da un regime di stabilità reale. Le riforme dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 ad opera della legge n. 92 del 2012 e la disciplina del d. lgs. n. 23 del 2015 hanno eliminato la predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e la garanzia integrale di reintegrazione. Ne consegue che, per tutti i diritti non ancora prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine quinquennale decorre a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 cod. civ. dalla cessazione del rapporto e resta sospeso in costanza dello stesso.

Il Fatto

La società datrice di lavoro propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva respinto l’eccezione di prescrizione quinquennale e confermato la condanna al pagamento di differenze retributive in favore di una propria dipendente.

La ricorrente censura l’applicazione dell’art. 2948 cod. civ. sostenendo che, anche dopo le modifiche dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, il sistema della prescrizione dei crediti maturati in costanza di rapporto dovrebbe restare invariato, permanendo una condizione di metus del lavoratore. La lavoratrice resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta l’unico motivo e dichiara di dare continuità ai principi già espressi in controversie analoghe, richiamando in particolare le sentenze n. 26246/2022 e n. 30957/2022, confermate da numerosi provvedimenti successivi, tra cui n. 29831/2022, n. 4186/2023, n. 4321/2023, n. 6773/2024, n. 6880/2024 e n. 6903/2024.

La Corte ricostruisce il quadro normativo delineatosi con l’entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d. lgs. n. 23/2015. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in tale assetto, manca dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una tutela adeguata, non essendo più assistito da un regime di stabilità come regola. L’individuazione del regime di stabilità sopravvive, infatti, solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto rimessa al giudice, e quindi solo all’esito di un accertamento ex post.

Da ciò il Collegio fa discendere la conseguenza sul piano prescrizionale: la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la possibilità concreta che esse non garantiscano il ripristino del rapporto in caso di illegittimo recesso dimostrano che il regime di stabilità in precedenza assicurato è venuto meno nella sua integralità. In assenza di un regime di stabilità reale, la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre dalla cessazione del rapporto e rimane sospesa in costanza dello stesso.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della società alla rifusione delle spese del giudizio e raddoppio del contributo unificato ove dovuto nei termini di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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