Truffa del falso operatore bancario: bonifico autorizzato e nessun obbligo di rimborso (ABF Collegio di Bologna n. 921 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il bonifico disposto personalmente dal cliente presso lo sportello, ancorché indotto a ciò da un raggiro altrui, costituisce operazione autorizzata ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 11/2010, poiché il consenso del pagatore è presente e resta irrilevante ogni questione sull’autenticazione. La fattispecie non rientra pertanto nel regime di protezione delle operazioni non autorizzate di cui all’art. 10 d.lgs. n. 11/2010. L’inapplicabilità di tale regime non esclude in via automatica ogni responsabilità dell’intermediario, la cui condotta va valutata alla luce degli obblighi di protezione e delle regole generali del codice civile in materia di obbligazioni. Tuttavia, quando manca un apporto causale dell’intermediario alla frode e il meccanismo di social hacking è noto e non sofisticato, non sussiste responsabilità concorrente e il rimborso non è dovuto.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di essere stato contattato telefonicamente da un sedicente operatore della banca, il quale lo avvisava che ignoti avevano disposto bonifici sospetti con la sua firma digitale. Poco dopo veniva ricontattato da un presunto ispettore della polizia postale, che lo convinceva a mettere al sicuro le somme depositate sul conto. Il ricorrente si recava quindi in filiale ed eseguiva due bonifici urgenti, per complessivi € 29.025,72 comprensivi di commissioni, a favore di soggetti sconosciuti. Nel corso delle telefonate riceveva anche sms di spoofing con il logo dell’intermediario, che rendevano la vicenda più credibile.

Accortosi della truffa, il ricorrente sporgeva querela nella stessa giornata e contattava la direttrice della filiale, che tentava senza successo di annullare le operazioni. Chiedeva quindi all’Arbitro la restituzione della somma, sostenendo la tempestività della richiesta di revoca e la negligenza della banca nel non ravvisare l’evidente fraudolenza. L’intermediario eccepiva che le operazioni erano state eseguite personalmente dal cliente, con piena consapevolezza dell’irrevocabilità, e invocava la colpa grave del ricorrente.

La motivazione del Collegio

Il Collegio individua l’oggetto della controversia nella richiesta di rimborso di due bonifici. Rileva che, per concorde affermazione delle parti, le operazioni sono state eseguite personalmente dal ricorrente presso lo sportello, a seguito di una truffa perpetrata in suo danno. Da qui la qualificazione centrale: la fattispecie non è riconducibile alle operazioni non autorizzate ex art. 10 d.lgs. n. 11/2010, ma va inquadrata tra le operazioni autorizzate dall’utilizzatore ex art. 5 d.lgs. n. 11/2010.

Il Collegio richiama l’orientamento arbitrale condiviso secondo cui, perché un’operazione possa dirsi non autorizzata, deve difettare il consenso del pagatore. Nel caso di specie il consenso sussiste, perché è lo stesso utente ad autorizzare il bonifico, sia pure indotto a ciò mediante raggiro. Resta irrilevante l’eventuale prova dell’intermediario sull’autenticazione.

Il Collegio non ignora che alcune recenti decisioni hanno affermato che l’inapplicabilità degli artt. 10 e ss. d.lgs. n. 11/2010 alle ipotesi di social hacking non esclude in modo automatico ogni responsabilità dell’intermediario, la cui condotta va valutata alla luce degli obblighi di protezione e delle regole civilistiche sulle obbligazioni. Verifica quindi l’eccepita colpa grave del ricorrente e l’eventuale apporto causale della banca.

Dalla documentazione in atti non emerge alcun apporto causale dell’intermediario alla frode. Il ricorrente è stato indotto a disporre i bonifici con un meccanismo di social hacking noto e non particolarmente sofisticato: appare del tutto inverosimile che, per mettere al sicuro le somme sul conto, si debbano eseguire bonifici a favore di uno sconosciuto, fidandosi di un’assicurazione verbale di sedicenti funzionari di polizia. Il Collegio conclude pertanto per l’assenza di elementi idonei a fondare una responsabilità concorrente dell’intermediario e, in continuità con il proprio orientamento, nega il rimborso, non accogliendo il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *