L’inosservanza del termine non essenziale non è priva di conseguenze (Cass. civ. Sez. 3 n. 8167 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La distinzione tra termine perentorio e termine ordinatorio è propria del processo e si riferisce al compimento di atti in una procedura, laddove nei rapporti contrattuali la distinzione rilevante è quella tra termine essenziale e termine non essenziale, avuto riguardo all’adempimento dell’obbligazione. L’inosservanza di un termine non essenziale previsto dalle parti per l’esecuzione di un’obbligazione contrattuale, pur impedendo la risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1457 cod. civ. in mancanza di diffida ad adempiere, non esclude la risolubilità del contratto a norma dell’art. 1453 cod. civ., se si traduce in un inadempimento di non scarsa importanza.
Il Fatto
I soci, avendo ceduto la propria partecipazione in una società di riscossione all’allora Equitalia, avevano pattuito che l’acquirente li tenesse indenni da alcune sopravvenienze passive. L’accordo prevedeva che, ove fossero giunte richieste di pagamento da parte dei creditori, l’acquirente avrebbe dovuto informarne tempestivamente i venditori, per consentire loro di esaminarle e difendersi.
Giunte alcune richieste di indennizzo da parte di terzi, la comunicazione avvenne con ritardo. I venditori non pagarono e l’acquirente escusse la polizza fideiussoria prestata per circa 679 mila euro. I soci convennero in giudizio la controparte per sentir dichiarare l’illegittimità dell’escussione. Il Tribunale riconobbe dovuti solo circa 75 mila euro; la Corte d’Appello, riformando la sentenza, ritenne invece dovuti circa 570 mila euro, reputando la tardività della comunicazione irrilevante, trattandosi di termine non perentorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, censurando l’affermazione della corte di merito secondo cui la violazione di un termine meramente ordinatorio sarebbe scevra di conseguenze e non potrebbe costituire causa di illegittimità della richiesta di indennizzo.
La distinzione tra termine perentorio e ordinatorio, ha chiarito la Corte, è propria del processo. Nei rapporti contrattuali la classificazione corretta è quella tra termine essenziale e termine non essenziale. La natura non essenziale del termine non rende la sua inosservanza irrilevante: essa può integrare un inadempimento, la cui gravità va valutata secondo i criteri di cui all’art. 1453 cod. civ.
La Corte ha richiamato il principio per cui l’inosservanza di un termine non essenziale, pur non determinando la risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1457 cod. civ., può condurre alla risoluzione per inadempimento se il ritardo, imputabile al debitore, superi ogni ragionevole limite di tolleranza, dovendosi accertare l’interesse del creditore alla prestazione e il danno derivante dal ritardo. Hanno confermato tale orientamento Cass. 10127/2006, Cass. 17844/2007, Cass. 4314/2016, Cass. 23987/2019 e Cass. 10682/2023.
Nel caso di specie, la corte di merito ha apoditticamente escluso ogni rilevanza del ritardo senza valutare la sua incidenza sul programma negoziale e le possibili conseguenze sulla posizione dei venditori, né la sua importanza ai fini della gravità dell’inadempimento. Una simile esclusione, ha concluso la Corte, vanificherebbe la previsione contrattuale e la tutela dell’interesse ad essa sotteso.
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il secondo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, che dovrà fare applicazione del principio indicato.
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Nota della Redazione
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