Presunzione bancaria ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973: l’indicazione del beneficiario non è prova contraria sufficiente per i prelevamenti (Cass. civ. Sez. 5 n. 2578 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione legale relativa di cui all’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973 opera sia per i versamenti sia per i prelevamenti annotati sui conti correnti, atteso che gli uni e gli altri si presumono riferiti all’attività economica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi per l’acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione. Con specifico riferimento ai prelevamenti, la prova contraria non si esaurisce nell’indicazione del soggetto beneficiario delle somme, requisito pur sempre necessario: il contribuente deve, comunque, dimostrare che le somme prelevate sono di provenienza e destinazione estranee all’attività di impresa o che di esse si è già tenuto conto nella determinazione della base imponibile. Inoltre, in caso di c.d. “doppia conforme”, il ricorso per cassazione per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non deduce e dimostra le differenze tra le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, contestando al contribuente un reddito d’impresa non dichiarato, derivante dall’esercizio di un’attività di compravendita di immobili, e un reddito da capitale per un’ulteriore attività di intermediazione finanziaria. L’accertamento si fondava sull’applicazione della presunzione legale prevista dall’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 alle movimentazioni in entrata e in uscita annotate sui conti correnti intestati al contribuente o a lui riconducibili.
La Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva respinto il ricorso e l’esito negativo era stato confermato dalla Commissione tributaria regionale della Campania. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, articolando sei motivi di censura avverso la sentenza della CTR.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato i motivi di ricorso distinguendo tra censure inammissibili e censure infondate. Il primo motivo, con cui si deduceva l’omesso esame circa le giustificazioni addotte per i prelevamenti, è stato dichiarato inammissibile in forza dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., applicabile ratione temporis al giudizio di appello. In caso di “doppia conforme”, ha ricordato la Corte, il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrando che esse sono diverse. Nel caso di specie, le decisioni di merito si fondavano sulle stesse ragioni e il ricorrente non aveva assolto a tale onere.
Nel merito, la Corte ha affrontato la questione centrale della natura e dell’estensione della prova contraria ammessa per i prelevamenti dai conti correnti. Richiamando il proprio orientamento consolidato, ha ribadito che la presunzione legale relativa – per cui tutti i movimenti bancari si considerano ricavi o corrispettivi dell’attività d’impresa – può essere vinta dal contribuente dimostrando che i singoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili.
La Corte ha precisato che, se per vincere la presunzione relativa ai prelevamenti l’indicazione del beneficiario è necessaria, essa tuttavia non è sufficiente. Il contribuente deve ulteriormente dimostrare che le somme prelevate, per provenienza e destinazione, sono estranee all’attività d’impresa o sono già state considerate nella determinazione della base imponibile. Nel caso concreto, il contribuente aveva indicato come beneficiari soggetti non estranei alla propria attività di impresa immobiliare, sicché la valutazione della CTR che aveva escluso la valenza liberatoria di tale indicazione non era sindacabile in sede di legittimità.
Quanto agli altri motivi, la Corte li ha ritenuti inammissibili laddove tendevano a una surrettizia rivisitazione del merito (conti intestati a terzi, giudizio sull’attività imprenditoriale, valutazione degli indizi) e infondati con riferimento alla congruità della percentuale di redditività del 20% applicata ai ricavi presunti e alla tassazione dei prestiti come reddito da capitale. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del contribuente alle spese e declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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