Assenteismo e danno erariale: autonoma la responsabilità contabile anche senza condanna penale (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 16 del 24.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di responsabilità amministrativo-contabile è pienamente autonomo e indipendente rispetto al giudizio penale, sicché la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione non vincola il giudice contabile né impedisce l’accertamento della responsabilità erariale sulla base della diversa funzione del giudizio risarcitorio. La fattispecie di cui all’art. 55-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 ha carattere speciale rispetto all’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009 e non richiede il previo giudicato penale di condanna, essendo volta a dare autonomo rilievo alle conseguenze pregiudizievoli della condotta del dipendente infedele. Il danno patrimoniale è pari al compenso corrisposto per i periodi di mancata prestazione, oltre al danno all’immagine della pubblica amministrazione, liquidato equitativamente. Nel caso di occultamento doloso della fattispecie delittuosa, il termine di prescrizione decorre dalla scoperta del fatto.

Il Fatto

A seguito di indagini delegate alla Guardia di Finanza, la Procura regionale accertava un diffuso fenomeno di assenteismo dal servizio presso il Comune di Manfredonia nel periodo dicembre 2013-febbraio 2014. Mediante videocamere installate nei locali degli orologi marcatempo, riprese video, servizi di osservazione e pedinamento, emergeva che numerosi dipendenti timbravano il badge e si allontanavano senza autorizzazione, svolgendo attività estranee al servizio.

Con atto di citazione depositato il 09 maggio 2019 la Procura conveniva diciannove soggetti per il danno patrimoniale da retribuzione indebitamente percepita e per il connesso danno all’immagine, chiesto nel triplo. Il giudizio contabile veniva sospeso fino alla definizione del parallelo procedimento penale, conclusosi con sentenza del Tribunale di Foggia che dichiarava il non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati.

La Motivazione della Corte

Richiamata l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 16/2021 e le sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione n. 26582/2013 e n. 1515/2016, il Collegio ribadisce la piena autonomia tra giudizio penale e giudizio contabile. La pronuncia di estinzione del reato presuppone solo l’assenza di cause evidenti per una formula di merito e non implica accertamento della colpevolezza; essa pertanto non ha efficacia vincolante nel giudizio per danno erariale, potendo il giudice contabile rivalutare autonomamente i fatti.

Superata l’eccezione di prescrizione, il Collegio afferma che, in presenza di reati e di occultamento doloso, il termine decorre dalla scoperta del fatto: senza una conoscenza affidabile degli elementi del danno non è configurabile l’impedimento giuridico ad agire, collegato al rinvio a giudizio quale atto di rilievo penale. Poiché la citazione è stata depositata il 09 maggio 2019, previa rituale notifica degli inviti a dedurre, la pretesa risarcitoria risulta tempestiva.

Respinta l’eccezione di inammissibilità fondata sulla possibilità per il Comune di agire in via civilistica, la Corte richiama il proprio consolidato orientamento (tra le altre, Sezione II Appello n. 153/2022): i diversi rimedi apprestati dal legislatore non si pongono in rapporto di reciproca esclusione, e la pendenza di un credito non soddisfatto non preclude l’azione contabile.

Quanto alla fattispecie, il Collegio qualifica l’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001 come norma speciale rispetto all’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, con autonomia e specialità confermate dalle sentenze n. 476/2015, n. 825/2014 e Sezioni riunite n. 8/QM del 2015. La prova della condotta illecita è desunta dalle riprese video, dalle annotazioni di servizio e dalla deposizione del responsabile dell’ufficio presenze; nessun convenuto ha disconosciuto la propria corrispondenza ai fotogrammi.

Il danno patrimoniale è individuato nella retribuzione correlata ai minuti di assenza ingiustificata; il danno all’immagine è liquidato nel triplo, in ragione del numero dei dipendenti coinvolti, della reiterazione e del clamore mediatico. I convenuti sono condannati al risarcimento in solido, con rivalutazione monetaria dal febbraio 2014 e interessi, oltre spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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