Improcedibile il ricorso notificato senza prova in assenza di costituzione (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 170 del 03.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La mancata prova della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alle amministrazioni intimate rende improcedibile il ricorso, quando esse non si siano costituite. Il vizio della notificazione deve essere sanato dall’adempimento previsto dall’art. 155, commi 3 e 5, del Codice della giustizia contabile. La mancata costituzione dell’amministrazione non opera come sanatoria del difetto di notificazione, poiché nessun soggetto destinatario ha avuto modo di contraddire. La declaratoria di improcedibilità consegue alla violazione del contraddittorio e dell’ordine del processo contabile.
Il Fatto
La ricorrente, cessata dal servizio per invalidità assoluta e permanente, ha adito la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia chiedendo l’accertamento del diritto alla pensione definitiva e alla buonuscita, secondo gli aggiornamenti delle progressioni economiche e le maggiorazioni previste. Il ricorso è stato depositato in Segreteria il 27 febbraio 2023.
Nel giudizio non si sono costituiti né l’INPS né il Ministero dell’Istruzione e del Merito. All’udienza del 16 aprile 2024 non è comparso il difensore della ricorrente. Il giudizio è stato definito con dispositivo letto in udienza.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ha rilevato un vizio procedurale assorbente: la parte ricorrente non ha depositato la prova dell’avvenuta notifica del ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, alle amministrazioni intimate. L’adempimento è imposto dall’art. 155, commi 3 e 5, del Codice della giustizia contabile, che garantisce il contraddittorio nei confronti dei soggetti destinatari dell’azione.
Su questo presupposto la Sezione ha dichiarato il ricorso improcedibile. La decisione richiama espressamente la giurisprudenza della stessa Sezione (C. conti, Sez. Giurisd. Puglia, n. 561/2017, n. 606/2018 e n. 702/2018), che ha già affermato la medesima regola.
Il punto di maggiore interesse è l’esclusione della funzione sanante legata alla mancata costituzione delle amministrazioni. La Corte non ha ritenuto che l’assenza delle parti intimate possa colmare il difetto di notificazione: la regola processuale opera in modo autonomo, a prescindere dall’atteggiamento difensivo dei destinatari.
La pronuncia non si sofferma sul merito della pretesa pensionistica. La declaratoria di improcedibilità preclude l’esame della domanda e non consente alcuna valutazione sul diritto azionato.
La Corte ha escluso la pronuncia sulle spese, nulla disponendo sul punto. Il dispositivo è stato letto in udienza e depositato il 03.09.2024. Il giudice ha inoltre disposto l’annotazione ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, con omissione delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente in caso di diffusione.
Nota della Redazione
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